237 cancellazione dal registro del pilota colpevole condannato con sentenza passata in giudicato. h) L’art. 404 del codice punisce in via disciplinare il pilota che. contravvenendo al disposto dell’art. 202, abbandona la nave a lui affidata, prima di ancorarla o di porla in salvo nel luogo di sua destinazione, e quando la nave uscisse, prima che si trovi fuori da ogni pericolo. Ove ne derivino avarie o la perdita della nave, la pena sarà, nel primo caso della multa (771) e di tre mesi di sospensione, e nel secondo caso di due mesi di detenzione (772) e dell’interdizione (773). 156. . Ad B) Sanzioni di carattere generale, che colpiscono i piloti quali iscritti fra la gente di mare. — a) Conformemente all’art. 429, per il quale, nelle disposizioni del codice relative ai reati, sotto la denominazione di equipaggio s’intendono le persone imbarcate per qualunque causa, eccettuati i passeggieri, il pilota, che commetta uno dei reati in quelle menzionati, incorre nelle stesse pene stabilite per l’equipaggio. Sono, perciò, ad esso applicabili le norme suH’ammutinamento, complotto e rivolta, l’art. 311 sull’imbarco o sbarco di effetti il cui sequestro danneggia gli armatori (774), l’art. 315 sul furto a bordo e così via. Sono, inoltre, applicabili ad esso l’art. 382 sul servizio a bordo di navi da guerra nemiche, l’art. 384 sulla cessione dei libretti di matricola o dei fogli di ricognizione (775), l’art. 424 sulla falsificazione di essi, l’art. 410 sulla pesca abusiva, e tutte (771) Ricordiamo che la multa è una pena stabilita per i delitti (Art. 17 del nuovo cod. pen.). (772) V. retro nota 756. (773) Conforme all’art. 404 è l’art. 396 del cod. colon. Le pene sancite dal-l’art. 404 sono aggravate dal prog. 1931 di cod. mar., che all’art. 699 recita: «Il pilota, che lascia la nave affidata alla sua direzione prima che questa sia ancorata o posta al sicuro nel luogo di destinazione, è punito con la multa fino a lire duemila e con l’interdizione dalla professione fino ad un anno. Se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime o la morte di una o più persone, o il naufragio della nave, è applicata la pena della reclusione da uno a dieci anni e la multa non inferiore a lire duemila ». (774) Art. 663 prog. 1931 cod. mar. (775) Art. 692 prog. 1931 cod. mar.