242 b) sottrae ogni giurisdizione agli ufficiali di porto, disponendo ch’essa è d’esclusiva spettanza dei comandanti di compartimento, i quali possono delegarne l’esercizio ad un ufficiale dipendente di grado non inferiore a quello di capitano di porto (art. 1 e 2) (791); c) ammette l’appello contro i provvedimenti dei capitani di porto, ma per le sole decisioni sulle controversie che eccedono il valore di Lit. 2000. Tuttavia i suddetti provvedimenti, anche se appellabili, sono sempre provvisoriamente esecutivi. L’appello dev’essere prodotto nel termine di 15 giorni dalla pronuncia della decisione, se la parte è stata presente, o dalla notifica, se assente (art. 6) (792); d) risolve definitivamente la dibattuta questione sulla natura facoltativa del tentativo di conciliazione (793), disponendo che il capitano di porto, anche quando si tratti di valore eccedente le lire 5000, deve adoperarsi per un amichevole componimento, quando ne sia richiesto da una delle parti (794). Co- « prestato in diverse navi, appartenenti al medesimo armatore, la competenza « del cap:tano o dell’ufficiale di porto è determinata dai singoli capi di do-« manda ». - Il prog. 1931 di cod. mar. (art. 607 princ.) mantiene la compe-petenza per valore dei comandanti di porto nei limiti di 5000 lire. (791) Questi ultimi non possono, naturalmente, delegare alfi in loro vece, per il noto principio « delegatiti non potest delegare ». - Art. 607, princ., prog. 1931 cod. mar. : « I comandanti di porto decidono le controversie......». (792) Quest’articolo sostituisce il soppresso art. 15 c. m. m. Sic, l’art. 610 prog. 1931 cod. mar. (793) V. su tale questione: Trib. Venezia 23 maggio 1885, Temi Veneta, 1887, 407; Pipia, Tratt. di dir. mar., voi. I, 1901, Milano, p. 407; Appello Roma, 28 luglio 1903, Riv. di dir. comm., 1903, voi. II, p. 511, con nota del Vatur; Cass. Roma, 30 aprile 1904, ibidem, II, p. 235; Appello Genova, 31 marzo 1905, ibidem, II, p. 551, con nota De Rossi; Atti della Commissione Reale per la riforma del cod. mar. mere., istituita con R. D. 15 maggio 1904, p. 429. Roma, Tip. Cecchini, 1905, Voi. I; Appello Genova, 2 maggio 1911, Riv. di dir. comm., 1911, II, p. 800; Cassazione di Roma, 17 marzo 1917, Giur. It., 1917, I, 1, 554; « Tentativo obbli-a gatorio di conciliazione nelle cause marittime », monogr. del Lucarini, in II dir. mar., luglio-agosto 1925, p. 424; A. Scialoja, « Sistema del diritto della na vigazione », II Ed., voi. I, Roma, 1929, p. 79, 80. (794) Osserviamo che, nei confronti della parte che l’amichevole componimento non ha richiesto, il tentativo di conciliazione acquista un carattere obbligatorio. Conforme: l’art. 611, princ., del prog. 1931 cod. mar.