239 d) Il pilota che, contravvenendo alle disposizioni degli articoli 4 del Regol. e 190 del codice, esercita servizio di rimorchio senza apposita licenza dell’autorità marittima, è punito con la multa conformemente all’art. 394. Riteniamo che la disposizione di questo articolo possa estendersi anche al caso in cui il pilota, pur non trovandosi in circostanze eccezionali, eserciti il trasporto di persone o di cose. 157, - Art. 428 del eod. per la mar. mere. — Ricordiamo, infine, che, nella sua qualità di ufficiale pubblico, il pilota, che commette un reato relativo ad un atto dipendente dall’esercizio delle sue funzioni, è punito colla pena stabilita per i reati medesimi, aumentata di uno o due gradi (art. 428). Ciò vale anche per le disposizioni speciali ai piloti, poiché l’art. 11 del Regol. del 1923, che ha disposto per primo che i piloti, nell’esercizio delle loro funzioni, fossero considerati pubblici ufficiali, è posteriore ad esse; cosicché, nella determinazione delle pene in queste disposizioni contenute, il legislatore non ha potuto tener conto della nuova figura giuridica ufficialmente assunta dal pilota in forza del detto Regolamento del 1923. 158. - Pene pecuniarie - Legge 3 aprile 1926 e art. 330 segg. cod. pen. — Il pilota che sia incorso in una pena pecuniaria, è personalmente tenuto al pagamento della relativa somma, senza che per esso possa, per nessuna ragione, intendersi obbligata la corporazione dei piloti, essendo la cauzione (art. 199) esclusivamente riservata al risarcimento dei danni; analogamente, è esclusa per tale pagamento ogni responsabilità del capitano, padrone, armatore o proprietario della nave pilotata, sia perchè non ricorrono gli estremi di cui al II comma dell’art. 263 (783), sia perchè le contravvenzioni commesse dai piloti sono quasi sempre in contrasto con gli interessi della nave. Non è tuttavia da escludere la possibilità, che questa sia da ritenersi re- (783) Art. 263, II comma: «I capitani, padroni, armatori e proprietari della « nave sono sempre responsabili delle pene pecuniarie incorse dalla gente del-« l’equipaggio, eccetto quelle incorse per diserzione, o per altro reato che abbia « avuto per necessaria conseguenza lo sbarco degli imputati del reato medesimo ». Cfr. art. 621 prog. 1931 di cod. mar.