è la sua mansione specifica, non è escluso ch’essa possa allargarsi di tanto da trasmutarsi in un servizio di rimorchio o di trasporto di persone e di cose, e, talvolta, da assurgere ad un vero e proprio rapporto d’assistenza, nel senso tecnico del termine. Le stesse mercedi possono far sorgere questioni diverse in materia di avarie, di liquidazione e di ripartizione. La formazione del contratto ha, poi, delle caratteristiche proprie, che investono il punto del suo perfezionamento, del-l’obbligo legale a vincolarsi, delle contravvenzioni a quest’ob bligo. Quanto alla materia della responsabilità, essa acquista particolare rilievo, per la vastità dei problemi che coinvolge e per la ripercussione rimarchevole delle loro soluzioni sulla pratica vita dei traffici. Basta pensare a quella fittissima rete di effetti che, dai terzi danneggiati, attraverso capitano, armatore, pilota e corporazione non ha mancato talvolta di giungere fino allo Stato stesso. Infine, come tutte le leggi marittime, anche il contratto di pilotaggio ha una disciplina di continuo soggetta ad influenze d’ordine internazionale, sia in forza di convenzioni plurilaterali, che per esecuzione di trattati bilaterali d’amicizia e di navigazione. Crediamo, perciò, sia miglior sistema, per lo studio del contratto di pilotaggio, quello di scinderne la materia in quattro parti : I. - Formazione del contratto. II. - Suoi soggetti. III. - Suo oggetto. IV. - Responsabilità.