508 nave rimorchiata (1600), perchè soltanto allora sparisce l’indipendenza del conduttore d’opera e subentra la dipendenza del commesso — che nel rimorchio-manovra, in forza degli articoli 1153 cod. civ. e 40 cod. comm., rimorchiante e rimorchiato sono solidalmente responsabili verso i terzi quando l’urto avvenga da parte del primo, abbia o no avuto il secondo la direzione del traino; se invece l’urto avvenga da parte della nave rimorchiata, è proprio questa, in via aprioristica, unica responsabile, « a meno che l’urto non sia avvenuto mentre la nave veniva trainata da un rimorchiatore-pilota: in tali casi la direzione della manovra spetta necessariamente a costui, per la prestazione di pilotaggio che esegue, mentre il capitano, e per esso l’armatore della nave rimorchiata, in ogni modo ne risponde, come committente, anche se trattisi di pilota obbligatorio. Il concorso solidale di entrambi nella responsabilità, sia pur presuntiva, di fronte ai terzi è inevitabile ». Il Guidi dice esattamente quando afferma che il rimorchiatore è responsabile di fronte ai terzi, risiedendo in esso la direzione della manovra, ma il resto del suo ragionamento è inficiato da due gravi errori. Consiste il primo nell’aver egli riposta la direzione del traino nel rimorchiatore-pilota, unicamente per le sue qualità e funzioni di pilota. Consiste il secondo nell’aver egli fondato le relazioni fra rimorchiato e rimorchiatore-pilota sul medesimo rapporto di preposizione (art. 1153) intercorrente fra ogni nave ed il pilota pratico da essa assunto. Infatti, a prescindere dalle ovvie, già fatte considerazioni, bastanti da sole a dimostrare l’erroneità della tesi del Guidi — e cioè : a) che il pilota, anche se obbligatorio, ha unicamente il comando di fatto della nave (art. 201 c. m. m., valevole nei rapporti interni), spettandone soltanto al capitano il comando di diritto (art. 504 cod. comm., 66, 107 c. m. m., valevoli erga omnes) (1601), sicché non possono i terzi presumere la responsabilità del primo ; h) che, in ogni caso, un rapporto di pre- (1600) Il Brunetti (Comment, cit., p. 166) esclude la figura del commesso nel rimorchiatore « ...2° cjuando il rimorchiato non abbia la direzione del rimorchiatore ». (1601) Vedi retro, § § 245, 248.