392 In conclusione, sussistono ragioni sufficienti per poter affermare che la vita giuridica del pilota è regolata in parte dal diritto privato con elementi d’ordine pubblico, ed in parte dal diritto pubblico. Ciò spiega il perchè, mentre le contestazioni fra nave e pilota relative alle mercedi, e le contestazioni per danni-interessi che possono essere dovuti rientrano nella giurisdizione contenziosa dei capitani di porto (art. 1, lett. a), /) legge 31 dicembre 1928), per converso, le controversie fra piloti in materia di ripartizione dei proventi sono decise in via amministrativa dall’autorità marittima (art. 31, II comma, Regol.) (]]89)_ 230. - Relazioni con lo Stato e con i privati del pilota, all’estero. — La situazione non è diversa nelle legislazioni straniere (1190): le associazioni dei piloti sono create o tutelate dal- lo Stato, pur costituendo degli organismi autonomi (1191); leggi e regolamenti speciali regolano i rapporti disciplinari del pilota verso i terzi. Nè diversi sono gli effetti che ne sorgono : a) responsabilità del pilota o di chi per lui; b) irresponsabilità dello Stato. È in questo senso che: l’Autran (1192) chiama il pilota « un agente dell’amministrazione »; il Ripert, « un ufficiale ministeriale, un courtier privilegiato » (1193), « un inscritto marittimo )> esercitante « un incarico obbligatorio sotto il controllo dell’amministrazione che lo nomina e può revocarlo » (1194); il Carlo Magno (1195), un agente dell’autorità marittima, non pub- (1189) Nella giurisprudenza francese è invalso l’uso di devolvere all’autorità giudiziaria le decisioni sulle contestazioni fra piloti (Consiglio di Stato, 18-12-1908, Autran, 1910, 3, 71), nonostante il silenzio della legge. Contro quest’uso si è però levata in dottrina l’autorevole voce del Ripert (op. cit., I, p. 941, 942). (1190) V. retro, libro I, tit. II. (1191) Ripert, op. cit., I, p. 925: «Ogni stazione di pilotaggio costituisce un organismo amministrativo particolare posto sotto la sorveglianza dell’armnini-tra-zione che ne regola e ne sorveglia il funzionamento ». (1192) Autran, op. cit., pag. 419. (1193) Ripert, op. cit., I, p. 926. (1194) Ìbidem, p. 925. <1193) Carlo Magno, op. cit., p. 240, n. 867.