273 cui viene emessa, rendendo impossibile ogni tentativo di revoca; ad b) il contratto è fra assenti perchè i contraenti sono fisicamente in luoghi diversi; ad e) in caso di errori, alterazioni o ritardi, si applicano i principi generali intorno alla colpa, conformemente all’art, 46 cod. comm. Concludeva, pertanto, « che il contratto per telefono è un contratto fra assenti, il quale differisce dagli altri contratti di questo genere per ciò solo : che avvenendo la percezione della dichiarazione quasi simultaneamente alla emissione di questa, è tolta la possibilità di ogni revoca, che il dichiarante volesse fare, e che potrebbe fare, se in luogo del telefono, avesse usato del telegrafo, e più facilmente ancora della posta ». Con ciò il Bolaffio accoglieva le idee del Pescatore (872), il quale aveva in precedenza dichiarato che, per esservi contratto fra presenti, è condizione essenziale che Faccettante non possa più revocare l’atto di accettazione già emesso (873). Col richiamare la tanto vessata questione sui caratteri dei patti conclusi per telefono, abbiamo avuto per scopo di far notare la stretta affinità che lega questo genere di contratti al contratto di pilotaggio. Invero, sia in questo che in quelli manca un intervallo di tempo fisicamente valutabile fra la dichiarazione dell’accettante, ed il momento in cui essa giunge a cognizione del proponente. Vi è nei due casi, fra emissione e percezione, sincronicità e simultaneità perfetta, per quanto la dichiarazione assuma nell’uno una forma verbale e nell’altro consista (872) Pescatore, Filosofia e dottrina giuridiche, voi. II, pag. 27. (873) Per il Gabra, Il telefono e la giurispr., in Giornale delle leggi, 1882, pag. 313 e segg., è condizione essenziale della corrispondenza fra presenti la simultaneità della espressione e della percezione. I! contratto per telefono è, dunque, da lui ritenuto come stipulato fra presenti. In senso opposto si pronunciava posteriormente il Vidari, I contratti per telefono, in Giornale delle leggi, 1882, pp. 329, 354 segg., secondo il quale per aversi contratto fra presenti è necessaria la materiale presenza delle parti. Sul contratto per telefono, vedi anche: Ricci, Giur. telefonica, in Riv. giur. Traiti, 1882, p. 949; Puglia Dei contratti per telefono, in Foro Messinese, II, 93; F. Bianchi, I contratti per telefono, Bologna, 1888; Norsa, Il telefono e la legge, Atti Ist. Lomb. di se. e lett., XV, p. 69 e segg.; Giorgi, Teoria delle obbligazioni, voi. II. ed. Il, Firenze 1885, pag. 194. 18 ■ CRISAFULLI