490 di riattamento, affitto della sede, pagamento di tasse, spese di coneelleria, ecc. Per quest’ ultima considerazione, unita a quanto si è detto in tema di attribuzioni tecniche, non vi è più dubbio che gli organi del Corpo ne siano veri e propri rappresentanti, avendo potere di concludere in suo nome negozii giuridici con i terzi, benché il regolamento non faccia parola di rappresentanza. Scrive in questo senso il Brunetti: «La rappresentanza non è che la forma esteriore del rapporto di mandato o di locazione d’opere, e quando, dopo aver riconosciuto la personalità giuridica di un ente, la legge attribuisce ad uno dei suoi organi il potere di dirigerlo e di amministrarlo, non può rifiutargli i mezzi per la esplicazione del volere collettivo. Così il capo, assumendo obbligazioni per l’ente, lo rappresenterà nella conclusione dei contratti che lo concernono » (1556). Con molta opportunità il progetto 1931 di codice marittimo dice, appunto, all’art. 161, che « la direzione dei servizi di pilotaggio è affidata ad un capo-pilota, coaudivato da uno o più sottocapi, ed ad esso appartiene la rappresentanza del corpo ». Stabilito, intanto, il principio che gli organi del Corpo possono compiere in nome di esso solo atti non eccedenti la ordinaria amministrazione, ne consegue che, quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti di amministrazione straordinaria, sarà necessaria un’espressa autorizzazione del collegio dei piloti, oltre, s’intende, il consenso dell’autorità marittima, giusto l’art. 32 del regol., se si tratti di alienare, noleggiare, cedere, costituire in pegno o formare oggetto di altre operazioni di credito i galleggianti del Corpo, e l’autorizzazione governativa per acquistare a titolo oneroso beni immobili (legge 5 giugno 1850), od accettare eredità, legati o donazioni per qualunque specie di beni (art. 932, 1060 cod. civ.) (1557). Quanto alla rappresentanza processuale in activis ed in passivis, essa è necessariamente connessa a quella negoziale, ai ( l.od) Brunetti, op. cit., II, p. 361, n. 298. (1557) Cfr. Ferrara, Teoria delle persone giuridiche, parte II, 2a ed. riveduta, 1923, pag. 867, 868, § 120; De Ruggiero, cit., I, pp. 445, 446.