475 cetti menzionati collimano sul punto di « una totalità di persone investite in modo unitario d’una sfera giuridica, la quale è sottratta ad ogni atto di disposizione totale o parziale di ciascuno dei componenti. Perciò si riscontra un patrimonio autonomo, separato e destinato ad uno scopo» (152S). Ne deriva che persona giuridica e proprietà in mano comune sono diverse forme possibili per creare un patrimonio separato da quello dei membri, solo che, mentre titolare di questo è nella seconda la stessa comunità concreta dei singoli, anche se elevata ad unità, nella prima l’è invece un’entità astratta superiore e trascendente l’unità collettiva (1526). È lo stesso Ferrara che, dopo aver segnato quell’unico punto di contatto, ne nota le differenze profonde, che così riassume: 1°) nella corporazione (persona giuridica) vi è un ’’unità ideale distinta dalla totalità concreta degli associati; nella gesammte Hand soggetto è « una pluralità collegata di persone fisiche: là si ha una titolarità unica, qui una titolarità plurima, ma che per uno speciale vincolo tra i soggetti, si presenta esternamente come un sol tutto » (1527); 2°) « la corporazione importa la costituzione di un nuovo soggetto, la comunione, invece, di un semplice rapporto giuridi-co »; 3°) la prima può decidere a maggioranza, la seconda solo ad unanimità, per disporre del comune patrimonio; 4°) i creditori della corporazione possono agire esclusivamente sul patrimonio di essa, la responsabilità della comunione si estende, invece, in caso d’incapienza sul fondo sociale, all’ulteriore patrimonio dei condomini (1528). (1525) Ferrara, loc. cit., pag. 501. (1526) Sul concetto che non sempre un patrimonio autonomo debba avere diverso titolare, cfr. Laband, in Zeits. f. Handelsrecht, XXX, p. 475, citato in Ferrara, loc. cit. (1527) Così StObbe, IIdb. des deut. Privatr., I, p. 387 (cit. in Ferrara, loc. cit., p. 502): Non sono da spiegare come una persona giuridica i rapporti zur gesam-mten Hatid. Piuttosto appariscono qui più persone come soggetti del rapporto giuridico, ma poiché si evita di fissare le parti dei singoli e delimitarle fra loro appaiono essi esternamente verso i terzi come un individuo. Nascono perciò principi giuridici che importano modificazioni per il condominio, ma non sussiste una dai singoli diversa unità, ma una persona collettiva che di più individui è composta. (1528) Ferrara, op. cit., p. 502, 503.