447 disposto dell’art. 15 del progetto Zanardelli 8 giugno 1901 considerare operai tutti i componenti l’equipaggio retribuiti con salario o stipendio; e poiché non vi si faceva alcuna menzione del pilota, il comprenderlo o no fra i fruenti l’assicurazione dipendeva dall’estensione più o meno larga del termine « equipaggio ». Senonchè detto art. 15 fu modificato dalla relazione Gianolio (1385), che in termini chiari si pronunziò per la esclusione del pilota dall’equipaggio (1386), essendo egli « addetto ad imprese e corporazioni che servono a tutte le navi, ma non hanno rapporti di dipendenza con l’una piuttosto che coll’altra, e non si sa guari come lo si potrebbe comprendere nell’assicurazione ». Gli stessi concetti esprimevano successivamente il Pateri (1387), il Ranieri (1388), l’Agnelli (1389), commentando la legge, il Bruno durante i lavori di riforma del c. m. m. (139°), ed in giurisprudenza, le Corti d’Appello di Napoli (1391) e di Roma (1392). Anzi la Cassazione di Firenze (1393) escludeva dal beneficio dell’assicurazione, perchè non appartenente all’equipaggio, anche il capitano di nave non arruolato per scrittura nè compreso nel ruolo. È inutile dire, dopo quanto si è osservato in questo e nei precedenti paragrafi per l’esclusione del pilota dall’equipaggio, che, anche oggidì che, in seguito alle modifiche successivamente subite (1394), l’articolo 21 non accenna più al pilota, questo non usufruisce dell’assicurazione. Quest’opinione è avvalorata dalla considerazione che il pilota pratico nè è re- (1385) Relazione della Comm. Parlam. al dis. Zanardelli, loc. cit. (1386) V. retro, § 251. (1387) G. Pateri, Gli infortuni sul lavoro, Torino, 1910, p. 372, 373, n. 222. (1388) S. Rameri, Legge e regolamento per gli infortuni degli operai sul lavoro, Torino, 1904, p. 192. (1389) Agnelli, Commento alla legge sugli infortuni del lavoro, Milano, 1905, n. 814, p. 735. (1390) Atti, cit., voi. I, p. 153 segg. (1391) App. Napoli, 2 marzo 1906, Dir. Mar., 1906, p. 208 segg. (1392) App. Roma, 9 dicembre 1905, Dir. Mar., 1906, p. 137. (1393) Cass. Firenze, 30 giugno 1913, Dir. Mar., p. 407: sentenza richiamata ed approvata dal Valeri, loc. cit. (1394) V. retro, § 256.