457 cità del servizio di pilotaggio non può sorgere dubbio, trattandosi di attività ausiliaria di quella dello Stato (1446). Le mercedi dei piloti non sono, infatti, lo scopo della Corporazione, ma il mezzo più acconcio per il raggiungimento delle sue alte finalità. D’ altro canto, i termini « convenienza » e « necessità », rispettivamente usati dagli art. 192 c. m. m. e 1 regol. pii., devono interpretarsi nel senso di « convenienza » e « necessità » pubbliche (1447). Una terza teoria è quella dell’ obbligo dello scojto, con Cammeo (1448), Fadda e Bensa (1449), Ranelletti (1450), Rosin (1451), Vitta (1452), i quali annoverano fra gli enti pubblici quelli che lo Stato costringe a perseguire gli scopi per cui sono sorti. Una tale coazione statuale si riscontra nettamente nella organizzazione del Corpo dei piloti, in cui non mancano le norme amministrative, disciplinari e penali, dirette a prevenire ed a reprimere l’attività dei singoli componenti del corpo o dei suoi organi responsabili svolta in dissonanza con le direttive impartite dalle leggi e dai regolamenti (art. 402 segg. cod. m. m., art. 4, 8, 9, 23, 27 reg. pii.). XLIX, I, 1, 980; Consiglio di Stato (sez. int.) 10 marzo 1893, in Foro ital. 1893,, III, 52. (1446) Ranelletti, loc cit.: «Lo Stato, sostanzialmente, persegue il raggiungimento di alcuni suoi fini, invece che direttamente per mezzo dei suoi organi, mediatamente per mezzo di altri subbietti di diritto ». (1447) Gli scopi pubblici del Corpo dei piloti sono riconosciuti da Brunetti, op. cit., II, p. 356, 357; Valeri, loc. cit.; Majorana, loc. cit.; Appello Napoli, 2 marzo 1906, Dir. mar., 1906, p. 208 segg.; Tribunale Milano, 19 giugno 1913, Mon. trib., 1913, p. 933, segg. (1448) Cammeo, op. cit., p. 654. (1449) Fadda e Bensa, Note alle Pandette del Windscheid, Torino, 1895, I, pag. 792 segg. (1450) Ranelletti, loc. cit.; idem, Il concetto di pubblico nel diritto in Riv. ital. per le scienze giurid., 39, p. 346, segg. (1451) Rosin, Das Recht der off. Genossenschaften, p. 139. (1452) Vitta, loc. cit.: « ... in Italia la teoria che l’obbligo di raggiungere il proprio scopo sia imposto da parte dello S'tato agli enti pubblici, è stata il punto di partenza per il successivo svolgimento delle dottrine amministrative ». V. anche una monografia dello stesso autore sulla Giunta Provinciale Amministrativa, nell’Enc. giur. il., n. 6.