42 L’ ammjontare delle entrate varia secondo 1’ importanza delle stazioni: nelle piccole esso non superava, prima della guerra, i 1000 franchi, mentre a Cherbourg sorpassava i 50 mila. Non sempre le mercedi che pagano le navi vanno a diretto beneficio dei piloti che personalmente le guidano; sia il decreto del 1806, che la legge del 1928 ammettono due forme differenti di organizzazione finanziaria, e cioè il regime della libera con-correnza ed il regime della borsa comune (126). Col primo sistema la mercede va a beneficio di quel pilota che l’ha personalmente guadagnata. Col secondo sistema i salari sono messi in comune e la loro ripartizione è regolata dai regolamenti locali (art. 22). Il regime della borsa comune, secondo il decreto del 1806, doveva essere accettato dai piloti (127) e benché questi lo ritengano meno vantaggioso, esso è preferibile al regime della libera concorrenza (123) ed è praticato a Calais, Dun-kerque, Boulogne-sur-Mer e Quilleboeuf (129). Uno dei motivi, che fanno del sistema della borsa comune quello più opportuno, è l’aver esso evitato un inconveniente d’ordine amministrativo. Infatti, allorché un pilota titolare diveniva invalido ed era costretto al ritiro (13°), l’aspirante ne assumeva le funzioni in qualità di aggiunto e, come tale, usava del materiale a quegli appartenente, versandogli, a titolo di corrispettivo, il terzo dei benefici. Ciò creava delle difficoltà di calcolo (131), a cui le parti cercavano ovviare stipulando delle convenzioni illegali in deroga all’art. 9 del decreto del 1806. Il regime della borsa co- (126) Sul regime della borsa comune, vedi le conclusioni, in precedenza accennate, della commissione extraparlamentare del 1909. (127) Y. C. di Stato, 24 dicembre 1926, Dar. suppl., 5, 50. (128) V. Ripf.rt, loc. cit., p. 926. (129) Il decreto del governatore, del 9 settembre 1909, riorganizzante il pilotaggio nella Nuova Caledonia (isola dell’Oceano - Melanesia - appartenente alla Francia), costituisce i piloti in società privata (art. 19) ed in proprietà di questa il materiale destinato al servizio del pilotaggio (art. 28). V. il testo del presente decreto in Rev. ìnt. du dr. mar., 1910-11, p. 121. (130) V. C. di Stato 18 maggio 1923, Droit maritime français, 1923, p. 209. (131) V. Cass. civ., 15 dicembre 1926, D. H., 1927, 9, S. 1927, 1, 53, Dor. suppl., 5, 50, Gaz. Palais, 3 marzo; Trib, Rouen, 14 marzo 1923, Droit maritime français, 1923, p. 263.