301 5°) Per VArgentina (946): tutte le navi d’oltremare e quelle di cabotaggio superiori alle 500 tonnellate di registro sono obbligate a servirsi del pilota, fatta eccezione per ogni nave comandata da capitano o pilota (d’altura) argentino nelle acque del Rio de la Piata e nei porti nazionali dell’Atlantico. Non si discosta di molto da tali franchigie il sistema di far pagare alle navi da guerra soltanto il quarto delle mercedi regolamentari e di far godere tutte le navi della matricola nazionale di uno sconto del 20 % sulle tariffe stabilite dai regolamenti. 6°) Per la Finlandia : l’art. 2 del decreto 1° giugno 1922 esenta le navi finlandesi che trafficano nelle acque nazionali e quelle di un determinato tonnellaggio che trasportano all’estero prodotti nazionali (947). 7°) Per l’Inghilterra (948): la sect. 59, cap 125, anno 6° di Giorgio IY, esentava le navi che navigassero in date zone, o toccassero certi porti ed appartenessero a determinate categorie di persone, o fossero destinate ad un commercio previsto o al trasporto di particolari carichi per determinati viaggi, ov- « La commissione d’esame si riunirà ogni tre mesi. Il direttore della circo-« scrizione marittima ne fissa la data nella prima quindicina di gennaio, aprile, « luglio e ottobre di ogni anno ». Art. Ili: « Durante tutto il tempo che si trovano « nella zona di pilotaggio di Marsiglia, le navi i cui capitani sono provvisti della (' licenza di capitano-pilota di detto porto devono mostrare: « 1°) Di giorno: un vessillo nero di 50 centimetri di diametro issato al disotto « della passerella all’altezza del fuoco di testa davanti e molto apparente; « 2°) Di notte: un fanale rosso visibile ad una distanza di almeno due miglia, « issato alla medesima altezza ed al medesimo posto del segnale di giorno ». « In mancanza da parte loro di essersi conformate a queste prescrizioni, le « dette navi sono tenute a pagare i diritti di pilotaggio se i piloti pratici le si ii sono accostati o hanno manovrato per accostarle», Art. IV: (. Il capitano non « munito della licenza di capitano-pilota, prevista al presente regolamento, che « isserà tuttavia uno dei segnali menzionati al suddetto art. 3, sarà tenuto a « pagare le tasse d’entrata o di uscita fissate dall’art. 14 del regolamento locale della stazione di pilotaggio di Marsiglia, senza pregiudizio delle azioni di cui « potrebbe essere oggetto ». (946) V. J. Cablomagno, loc. cit. (947) V. retro, § 74. Per le esenzioni in Norvegia v. retro, § 73. (948) Cfr. Ghay Hiix, mon. cit.