450 piloti, rimane tuttavia ancora incerto se il caso rientri nella disciplina dell’art. 1 n. 2 della legge sugli infortuni (1405), essendosi obiettato che i corpi dei piloti sfuggirebbero ancora alla disciplina del suddetto articolo, poiché, non di imprese di navigazione si potrebbe parlare, ma di imprese accessorie alla navigazione (1406). Questa distinzione è, invero, fatta dalla ricordata legge tedesca del 1887 sugli infortuni, il cui § 1 distingue appunto fra Seeschiffahrtsbetriebe e welche zur Seeschiffahrt in naher Beziehung stehen; ma non crediamo ch’essa possa aver rilievo nei confronti della nostra legge sugli infortuni, la quale, mirando alla protezione degli operai contro i pericoli cui sono esposti a ragione del loro lavoro, non ha motivo per distinguere fra imprese accessorie e quelle che non lo sono : essa, dunque, nel termine « imprese di navigazione » comprende tutte le imprese attinenti alla navigazione. Nonostante ciò, la questione non si può dire ancora risolta. Occorre a questo punto ricordare che la Corte di Cassazione negò in una sentenza recentissima (14(l7) che i pompieri municipali dovessero essere assicurati dal Comune contro gli infortuni sul lavoro, sapientemente adducendone i seguenti motivi: a) il servizio dei pompieri non è una semplice locazione d’opera manuale avente obiettivamente o subiettivamente una finalità industriale, ma è un servizio pubblico, preordinato ad un’alta finalità sociale, e perciò esula in ogni caso uno degli elementi essenziali per l’assicurazione obbligatoria, richiesta dall’art. 1, n. 4 della legge; b) gli atti della pubblica amministrazione per l’istituzione di un corpo di agenti municipali, nonché l’incompatibilità, dichiarata esplicitamente nel regolamento organico, deH’adempimento delle suddette mansioni pubbliche con qualsiasi altra forma di attività individuale, oltre al loro assoggettamento ad obblighi disciplinari, dimostrano che fra pompieri ed ente pubblico sorge un rapporto di natura pubblicistica, in (1405) Art. 1: «La presente legge si applica agli operai addetti... 2° alle... imprese di trasporti per via terrestre, fiumi, canali e laghi, imprese di navigazione marittima,... ». (1406) Cfr. Carnelutti, loc. cit. (1407) Cass. di Venezia, 20 dicembre 1930, Giur. lt., 1931, I, p. 239.