182 idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto alla nomina ai posti che si rendessero in seguito vacanti (art. 19 Reg.). 124. - Piloti aspiranti e piloti effettivi. — I vincitori del concorso sono dal comandante del compartimento marittimo nominati « aspiranti piloti » e forniti di una licenza provvisoria. Dopo un tirocinio di un anno, o di sei mesi per i patentati capitani di lungo corso con due anni di comando di piroscafi di stazza netta non inferiore a 2000 tonnellate, il Corpo dei piloti è chiamato a pronunciarsi a scrutinio segreto sulla loro idoneità. Gli aspiranti riconosciuti idonei da due terzi almeno dei componenti il corpo, oltre che dal comandante del compartimento, sono nominati « effettivi », muniti d’un certificato di licenza definitiva ed iscritti in apposito registro (599). Gli altri sono senz’altro licenziati con ordinanza del Comandante del Compartimento. In caso di divergenza di giudizio tra questo ed il Corpo dei piloti, la decisione è riservata al Ministero, sentito il competente Direttore marittimo (art. 20 Reg.). È evidente, pertanto, che l’idoneità dell’ aspirante pilota non dipende soltanto dal semplice accertamento che il capitano di porto avrà fatto dei risultati soddisfacenti che quegli abbia dato durante l’anno di prova; ma è subordinata ancora ad una votazione segreta dell’intero Corpo dei piloti (600). Certamente, a-vrà questo ogni interesse ad escludere il pilota incapace, essendo tutti tenuti alla reintegrazione della cauzione di cui all’art. 198 del Cod. per la mar. mere. Gioverà, d’altro lato, ai suddetti l’essere in pochi, perchè, essendo la loro retribuzione basata sulla ripartizione dei guadagni, la quota di ciascuno sarà più alta. Tuttavia, anche se tale tendenza portasse i piloti ad un numero esiguo, essendo questa eliminazione condotta, per lo (599) Art. 193 cod. mar. mere. Art. 161, I comma, prog. 1931 di cod. mar.: « I piloti sono muniti di una patente rilasciata dall’ufficio di porto e sono iscritti in uno speciale registro ». (600) Ricordiamo la XXIV dichiarazione della Carta del Lavoro: «Le associazioni professionali dei lavoratori hanno l’obbligo di esercitare un’azione selettiva fra i lavoratori, diretta ad elevarne sempre di più la capacità tecnica ed il valore morale ».