257 derne (831) ed è completata ed integrata sia dai distintivi permanente prescritti per i battelli-piloti dalle leggi nazionali (832), che dalle disposizioni contenute nel Regol. intern. per evitare gli urti in mare (833). Può, tuttavia, accadere che richiesta ed accettazione, o una sola di esse, non si manifestino mediante le abituali segnalazioni ottiche. Può, infatti, il capitano di una nave che incontri un battello-pilota lungo la sua rotta, richiederne i servizi col megafono; talvolta, gli sarà necessario chiamare il pilota per radio alla distanza di tante miglia dal porto da rendere impossibile qualsiasi percezione luminosa. Nè è impossibile che la nave, ancora distante, comunichi direttamente col suo raccomandatario, e questi le invii incontro il pilota, indicandole l’ora esatta del suo arrivo (834). Or è chiaro che, in tutti questi casi, il battello pilota non senta la pratica necessità d’emettere i segnali d’uso. Rimarrà perciò alterato il rapporto contrattuale ? Evidentemente no (835). È vero che, l’art. 6 del Regolamento dice testualmente che la nave che intende chiamare il pilota deve fare i prescritti segnali ; è vero ancora che l’art. 7 dello stesso dispone letteralmente che « il galleggiante che si diriga verso una nave per pilotarla, deve darne avviso ad essa », mediante i segnali elencati; ma è, d’altro canto, indubbio che la legge non ha con ciò voluto prescrivere delle formalità essenziali al contratto. Si tratta, evidentemente, di un mezzo, prati- (831) Vedi: per la Francia, l’art. 4 del regol. gen. sui piloti del 28 marzo 1928, l’art. 8 del regol. del 21 febbraio 1897, Saint Nazaire, 23 maggio 1928, Dor, Suppl. 6, 313; per l’Inghilterra, il Pilotage Act del 1913, Corte del Comitato di Preston del 1° maggio 1928, Lloyd’s List Law Reports, loc. cit. (832) V. art. 5 del regol. (833) V. per l’Italia il R. D 26 aprile 1906, n. 164 già ricordato, che abroga e sostituisce l’art. 8 del detto Regolamento. (834) Quest’ipotesi non è contraria alle leggi; infatti, essa può rientrare nella generica disposizione dell’art. 12 del regol., concernente le mercedi spettanti al ;< pilota che, per ordine dell’autorità, in seguito a domanda degli interessati, debba recarsi incontro ad una nave in arrivo.... ». (835) L’art. 25 dell’abrogato regol. del 1914 diceva anzi espressamente: « Nel caso che il pilota sia andato all’incontro di una nave, o chiamato mediante i segnali prescritti, oppure inviato appositamente, ha sempre diritto al pagamento dell’intiero diritto, anche se il capitano non si valga dell’opera sua ». 17 ■ CRISAFULLI