194 o, ma in casi speciali, ai semplici piloti, purché ciascuno di essi non ne possedesse più d’una (art. 946). Il regolamento del 1895 disponeva all’art. 13 che le barche di pilotaggio potessero appartenere indistintamente all’intera corporazione, al capo, sotto-capo, o ad un semplice pilota. Nel primo caso, una convenzione particolare scritta, debitamente notificata alla capitaneria di porto, doveva regolare i diritti individuali di proprietà ed ogni altra ragione di interesse; negli altri casi, la corporazione aveva ugualmente l’obbligo di notificare le convenzioni in base alle quali avesse creduto di regolare i propri interessi col proprietario delle barche, qualunque esso fosse. L’art. 12 del Regol. del 1914 stabiliva che le navi ed i galleggianti dei piloti potessero appartenere al corpo o essere presi in noleggio. Quelli di proprietà del corpo non potevano essere ceduti, noleggiati, dati in pegno o essere oggetto di altre operazioni di credito senza il consenso dell’autorità marittima. Il pilota dimesso, o per qualunque motivo licenziato dal corpo, non poteva rimanere proprietario delle navi e dei galleggianti, ma aveva diritto al rimborso del valore della quota di sua proprietà da determinarsi a norma di legge. Infine, il Regol. del 1923, all’art. 12, con dettato analogo a quello dell’art. 30 del regoì. 1926, prescriveva che le navi ed i galleggianti addetti al servizio di pilotaggio dovessero essere di esclusiva proprietà del corpo, ed all’art. 29 rimandava a speciali regolamenti da approvarsi con decreto reale, per le norme relative al riscatto del materiale, allora appartenente ad alcuno de piloti o ad estranei. È, dunque, soltanto dal 1914 che la legge prescrive che il materiale di pilotaggio sia proprietà dei corpi: il che, oltre ad evitare una dispersione dei proventi fra elementi estranei, ne agevola grandemente il calcolo di ripartizione. 132. - La cauzione. — Per le obbligazioni derivanti da imperizia o negligenza del pilota, i danneggiati possono agire contro il pilota colpevole, e, concorrentemente, contro la corporazione sino a concorrenza della cauzione (art. 199 cod.