503 Il concorso dei piloti all’opera di rimorchio può effettuarsi in due modi : 1°) semplicemente pilotando il rimorchiatore, o la nave rimorchiata, o amendue le navi; 2°) rimorchiando, stridii sensu, una o più navi con il rimorchiatore della Corporazione. È evidente, allora, che, nel primo caso, il pilota concorre con i rimorchiatori d’altro armatore nell’opera di assistenza alle navi, esplicando funzioni di puro pilotaggio, pur se svolte accanto e coordinatamente alle altrui attività di rimorchio; nel secondo caso, invece, pilotaggio e rimorchio coincidono esattamente, poiché il pilota, non solo presta la sua opera come tale, ma presta ancora quella del rimorchiatore del Corpo : sicché nelle funzioni di rimorchio sono implicitamente contenute quelle di pilotaggio. 282. - Rimorchio effettuato con i rimorchiatori del Corpo dei piloti. — Va prima esaminato il secondo caso, come quello più discusso. Vi sono nella nostra legislazione delle disposizioni che lo disciplinano, sebbene in parte; tali: gli articoli 4* del vigente reg. pii. e 562 del reg. esec. c. c. m. colon., i quali, applicando i principii rispettivamente sanciti dagli articoli 190 cod. m. m. e 168 stesso cod. per la Tripolit. e Ciren., vietano ai piloti di esercitare servizio di rimorchio senza apposita licenza dell’Autorità marittima (1586). Vi è, poi, l’art. 9 del regol. pii., navigazione in Commentario al Luctice di commercio, voi. VI, 1920, n. 110. pagine 165, 166; Danjon, Traiti de droit marilime, III, n. 968; Ripert, Droit ma-ritime, 2a ed., II, n. 2049-2050; ecc. (1586) Parimenti disponevano i regol. di pii. del 1923 (art. 18), 1914 (art. 18), 1895 (art. 19). L’art. 553 del reg. esec. c. m. m. colon, considera anche, esplicitamente, il caso dell’acquisto di uno o più rimorchiatori da parte del Corpo, e l’art. 162, 1° comma del progetto (1931) di cod. mar. dispone che il Corpo dei piloti deve esser provvisto dei galleggianti necessarii « al servizio di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio ». Lo stesso progetto dispone, ancora, all’articolo 167, 11° comma, che « il corpo dei piloti nei porti ove è costituito può essere abilitato dalla stessa autorità (autorità marittima) al servizio di rimorchio... ». < t