244 D. 1 luglio 1926, n. 1130 (Gazz. Uff. 7 luglio, n. 155 (80°) per l’attuazione della legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, tutte le associazioni di dipendenti degli enti pubblici (801): e le corporazioni dei piloti sono degli enti pubblici (802). I piloti, infine, sono esclusi dalla giurisdizione consortile, disponendo l’art. 9 della suddetta legge del 1924 che ® il Preti sidente decide le controversie che avessero a sorgere ;n or-« dine al lavoro, alle operazioni ed ai servizi del porto attriti buiti al Consorzio dall’art. 1 .....e noi già sappiamo (803) che il n. 4 del detto art. 1 esclude espressamente dalle attribuzioni del Consorzio tutto quanto concerne il servizio di pilotaggio. 162. . Tripartizione delle controversie sorgenti in materia di pilotaggio. — Seguendo il sistema, già adottato in ordine alla competenza dei tribunali francesi in materia di pilotaggio, distingueremo tre casi di controversie : 1°) Contestazioni fra nave e pilota, relative alle mercedi. 2°) Contestazioni per danni-interessi che possono essere dovuti. 3°) Contestazioni fra piloti per la ripartizione delle mercedi. 163. - Contestazioni sulle mercedi. — Ogni questione relativa ai diritti di pilotaggio ed alle indennità dei piloti, di valore non eccedente le lire cinquemila, è d’esclusiva competenza (800) L’art. 41, lett. a), b), di detto decreto è stato modificato dal R. D. 15 gennaio 1931, n. 200 (Gazz. Uff 14 marzo, n. 61). (801) Nè l’art. 3, nè l’art. 92 suddetti parlano espressamente delle corporazioni dei piloti. Ma l’elenco in essi fatto degli enti pubblici e parastatali ha carattere soltanto dimostrativo, intendendosi in detta enumerazione implicitamente compresi tutti gli enti pubblici (Cfr. la dichiarazione del Ministero delle corporazioni in Dir. del Lau. 1927, I, p. 297). (802) Sul carattere pubblico di tali corporazioni ci intratterremo lungamente più avanti. Ora ricordiamo soltanto che esse fanno parte dell’Associazione del pubblico impiego, e che il pilota è un pubblico ufficiale. (803) V. retro.