190 maggiori titoli, della competenza tecnica, del carattere e della capacità direttiva, e sentito l’ufficio marittimo competente se trattasi, di corpo stabilito fuori del capoluogo di compartimento. L’incarico di capo pilota può solo assumerlo chi abbia almeno cinque anni di servizio di pilotaggio dalla nomina ad effettivo (617). Può, tuttavia, accadere: a) che il Ministro, nell’interesse del servizio, autorizzi la deroga a tale norma (art. 21 Reg.); b) che, conformemente all’art. 27 del Regol., un corpo si trovi affidato ad un commissario straordinario in seguito a cattivo funzionamento : nel qual caso, « qualora al termine della gestione del commissario non vi fosse fra i piloti alcuno che possedesse i requisiti per essere nominato capo-pilota, il Ministro per le comunicazioni con suo decreto potrà presceglierlo al di fuori del corpo » (61S). Le attribuzioni del capo-pilota sono : a) disciplinari : mantiene fra i piloti l’ordine e la disciplina; riferisce immediatamente all’autorità marittima su ogni fatto meritevole di speciale considerazione; redige annualmente le note informative per ciascuno dei suoi dipendenti (619). I piloti devono, d’altro canto, obbedienza e rispetto ai loro capi e sotto-capi (art. 23 Regol.); ò) tecniche : nei concorsi fa parte della Commissione d’esame (art. 19 Regol.); regola il servizio di pilotaggio secondo quanto è disposto dall’Autorità marittima; deve esercitare il pilotaggio, sia pure saltuariamente, per mantenere integre le sue (617) L’art. 6 del Regol. 1923 richiedeva 5 armi di servizio di pilotaggio, ma non a partire dalla nomina ad effettivo. (618) Art. 27, ult. comma, del Regol., così modificato con R. D. 7 ottobre 1926, n. 1902. (619) Di tali note — che devono essere redatte su appositi modelli ed in doppio esemplare, uno dei quali, a cura del comandante del compartimento, deve essere inviato alla Direzione marittima (per l’art. 7 del Regol. 1923 l’invio era fatto al Ministero) —- la prima parte deve essere comunicata all’interessato e da questi firmata, la seconda deve contenere le note di carattere riservato e la terza le osservazioni del comandante del porto (art. 22 Regol.). Le note relative al capo-pilota sono compilate dal comandante del porlo ed anch’esse redatte in doppio esemplare, uno dei quali dev’essere inviato alla Direzione marittima a cura del comandante del compartimento (Art. 22 Regol.).