327 civ.) (1014), nè quella exactissima dell’art. 496 cod. comm,, imposta al capitano come contraente il trasporto, e non come conducente e comandante. Il Brunetti, ricollegando il concetto, avanti ricordato (1015), che l’attività del capitano intesa a tutelare l’incolumità delle persone e delle cose, riconduce la disciplina della responsabilità su di un territorio di diritto pubblico, al principio che unico indice identificatore della colpa, comune al contratto ed al quasi contratto, è il tipo della diligenza del buon padre di famiglia (1016), conclude dicendo che è appunto questo il tipo di diligenza che dal capitano conviene attendersi nell’adempi-mento di tutti gli obblighi legali, sia contenuti negli art. 500-504 cod. comm., che nelle leggi speciali (1017). A parer nostro, se l’insigne giurista avesse esposto la sua opinione sic et simpliciter, avrebbe peccato di soverchia generalizzazione, perchè, se alla diligenza del buon padre di famiglia corrisponde una culpa levis (1018), non è possibile non escludere la levissima culpa, particolare al pater familias dili-gentissimus (1019), mentre egli non la esclude (1020). Senonchè (1014) V. Polacco, La colpa in concreto nel vigente dir. it., Padova, 1894; Sertorio, La colpa in concreto nel dir. rom. e nel dir. odierno, Torino, 1914. (1015) V. retro, § 196. (1016) Brunetti, op. cit., Il, pag. 274, nota. (1017) Brunetti, ibidem pag. 273. Ed aggiunge: « Non applicazione dii maggior rigore come per il deposito rimunerato, ma nemmeno esclusione della colpa lievissima .quando non siasi impedito un fatto lesivo che si doveva ragionevolmente prevedere: « cum n diligenti provideri poterit nonesset provisum ». Un errore di calcolo che cagiona una lalsa manovra e fa collidere la nave, la mancata assunzione di un pdota pratico in un passo difficile che la fa arenare, potranno costituire colpe lievi, ma non per questo scevre da responsabilità per le gravi conseguenze patrimoniali che traggono seco e non vi sarebbe motivo ragionevole per rifiutare, in tali casi, all’infrazione di un obbligo posto espressamente dalla legge, la stessa sanzione per cui. anche la colpa lievissima, entra nel dominio della legge Aquilia ». (1018) De Ruggiero, op. cit.. II, pag. 120, Ss 75. (1019) Fr. 18 pr. D. 13, 6: «In rebus commodatis talis diligendo praestanda est, qualem quisque dUigentissimus pater familias suis rebus adhibet ». (1020) Sull’ammissibilità o meno dei diversi tipi di colpa, vedi: De Ruggiero, loc. cit.; Chironi e Abello, Dir. civ., parte II, pag. 522, nota ; Tomasio, nella dissertazione « de usu practico doctrinae et de praestatione culparum in con-