262 paratorio; c) essendo la futura prestazione del proprio consenso un: azione personale e non coercibile, la promessa bilaterale contenuta nel contratto preliminare creerà solo una ragione di credito alla conclusione del contratto definitivo, ed il suo inadempimento non porterà che al risarcimento dell’ic/ quod interest, e non già agli effetti che sarebbero derivati dal contratto definitivo, « non potendo la sentenza di condanna dell’inadempiente sostituire il consenso che non fu prestato » (847). 171. - Libertà del consenso dei contraenti. — Non crediamo, fin qui, d’aver condotto un’indagine sufficiente attorno al manifestarsi del consenso delle parti che stipulano il contratto di pilotaggio. Vi è, infatti, un punto che deve essere chiarito : il grado di libertà delle due volontà manifestate. Ricordiamo di avere avanti accennato che, accanto ad un pilotaggio facoltativo, esiste ovunque un pilotaggio obbligatorio, quantunque indebolito da numerose franchigie. Benché l’uso obbligatorio del pilota sia in Italia di natura del tutto eccezionale, perchè limitato al solo estuario Veneto, tuttavia la nostra legislazione dedica all’istituto due espresse disposizioni (848): l’articolo 200 c. m. m. e 504 cod. comm. Vi è, anzi, un articolo, il 505 cod. comm., per il quale il capitano che contravviene al detto obbligo, è responsabile dei danni verso gli interessati nella nave e nel carico. Il lettore avrà, d’altro canto, presente il disposto dell’articolo 403 cod. mar. mere., il quale punisce il pilota, facoltativo od obbligatorio che sia, che omette di andare incontro ad una nave che facesse il segnale di chiamata e non sia in grado di provare ch’era assolutamente impossibile prestarle soccorso, o che richiesto ricusa di prestar l’opera sua. E la pena è inasprita se la nave a cui fu ricusato il servizio abbia naufragato. Il diritto francese va, anzi, ancora più in là, perchè non solo obbliga il pilota ad assistere la nave che si presenta per la prima o per (847) Così De Ruggiero, op. cit., II, p. 276 e nota. Il codice non disciplina i contratti preliminari. Li regola, invece, l’art. 25 del progetto di nuovo cod. civ. V. De Ruggiero, loc. cit. (848) V. per la Francia l’art. 2 della legge 28 marzo 1928.