602 si opposta è sostenuta in dottrina dallo Schaps (1908), dal Sebba (1909), dal Wustendòrfer (19]0). 326. - Rapporti fra nave, Stato e pilota. — Una prima importantissima conseguenza, cui inevitabilmente conduce l’opinione dello Schrader — cioè il ritenere l’attività di pilotaggio come obbligo di servizio — è l’esclusione di un rapporto contrattuale privato, non solo fra nave e pilota come vedemmo, ma ancora fra la nave e lo Stato di Amburgo (1911). Su questo punto, tanto interessante, egli scrive : « Fallita la possibilità di un contratto privatistico fra nave e pilota, sembra escluso che lo Stato d’Amburgo stipuli un contratto privato con le navi (le quali accettano un invito loro fatto col § 5 della legge del porto, al di fuori di un’offerta contrattuale mediante la chiamata di un pilota). L’accettazione dell’offerta potrebbe esser vista in ciò, che il pilota di porto im- VHamburgischen Correspondenten, N. 279 del 17 giugno 1928, la relazione della deputazione del movimento del porto, sulla seduta del 10 maggio 1928 del Consiglio Comunale d’Amburgo. (1908) Schaps, Das deutsche Seerecht, II ediz., sul § 787 cod. comm., nota 4. A sostegno della sua opinione egli cita : il Trib. Sup. Anseat. [Hans-G. Z. B., 1907, n. 43), il quale si riferisce ai piloti di Cuxhaven, che, però, non sono impiegati; il Trib. Super, di Rostock (Mecklenburgische Zeitschrift fiir Rechtspflege und Rechtswissenschaft, 1907, n. 6, p. 22 seg.), che tratta bensì dei piloti funzionari obbligatori di Rostock, ma prima della legge sulla respons. dello Stato per i funzionari statuali, e riguarda inoltre la questione se il pilota obblig. funzionario rappresenti (nel senso privatistico) l’armatore o la propria Corporazione. (1909) Sebba, citato in Schaps, Seerecht, II ediz., II voi., 1929, p. 750, nota 11 sul § 5 della legge del porto d’Amburgo, per il quale fra il pilota e la nave verrebbe stipulato un contratto privato. (1910) Wustendòrfer, in Hand f. Handelsr., VII, 2, p. 695. (1911) La mancanza di rapporti contrattuali fra il Reich ed i proprietari delle navi pilotate è stata anche affermata dal Trib. Imp. con sentenza 13 ottobre 1925 (Entscheidungen des Reichsgerichts, III, 375) per il Kaiser-Wilhelm-Kanal; per il motivo che il carattere di utilità pubblica di questo canale non è venuto meno in forza dell’art. 380 seg. del Trattato di Versailles, e perciò il Reich non può incorrere che nella sola responsabilità ex delieto.