470 che a tal’uopo non occorre, nella legislazione italiana, la destinazione della nave al commercio (1514), come occorre, ad esempio, nel diritto della Germania, ove, però, la giurisprudenza è d’accordo nel ritenere navi mercantili i battelli-piloti, le imbarcazioni da salvataggio, i rimorchiatori e le navi da pesca (1515). Tuttavia, in Italia, i battelli-piloti, essendo adibiti ad un servizio pubblico anche se connesso con un’attività commerciale, non sono disciplinati che in parte dal codice di commercio, essendovi per essi delle regole speciali dettate dal regolamento. L’art. 22 di quest’ultimo vieta, infatti, che detti battelli siano alienati, noleggiati, ceduti, costituiti in pegno o in genere assoggettati ad altre operazioni di credito senza il consenso dell’ autorità marittima. Essi non sono, pertanto, soggetti alle norme sulla vendita, il noleggio, la cessione, l’ipoteca, il sequestro delle navi. Si tratta, in altri termini, ad un di presso, di navi fuori commercio nel senso dell’art. 430 del codice civile (1516), il che irrobustisce ancora la nostra tesi della personalità pubblica del corpo dei piloti. Nondimeno essi devono esser considerati « navi » nel senso del codice, e sottoposti, come tali, a tutte le regole che non ripugnano alle pubbliche finalità cui quelli sono preposti; tali fini sono, anzi, un motivo di più perchè essi si uniformino ai provvedimenti legislativi diretti a garantire la sicurezza della navigazione a bordo, nelle rade, nei porti, ovunque e comunque. Essi hanno il loro equipaggio co- (1511) A. Brunetti, Del commercio marittimo e della navigazione, in Commentario al cod. di comm., vol. VI, Milano, 1920, p. 24. (1515) Cosack, cit., I, p. 230; Gareis u. Fuchsbercer, Komm. zum Handelsgesetzbuch, Berlin, 1891, p. 434; Lehmann, in Encyklopädie d. Rechtuiiss, v. Birk- meyer, Berlin, 1901, p. 670; Lewis-Boyens, Das deutsche Seerecht, vol. I, Leipzig, 1897, p. 97 segg.; Reichsgericht, vol. 32, n. 28, in S'ieveking, Das deutsche See-recht, Hamburg, 1907, § 4, p. 7; Pappenheim, Handbuch des Seerechts, vol. II, Leipzig, 1906, p. 7; Meyes, Die Strafrechtlichen Bestimmungen des Gesetzses be- treffend die Nationalität der Kauffahrteischiffe, 1876, p. 5; Schaps, Das deutsche Seerecht, 1897-1904, p. 10; Wagner, Handbuch des Seerechts, Leipzig, 1884, p. 151. Contra: Schröder, nel manuale dell’ENDEMANN, vol. IV, p. 253 e nella Zeitschrift del Goldschmidt, vol. XXXII, p. 82 segg. (1516) Art. 430 cod. civ.: « I beni del demanio pubblico sono per loro natura inalienabili; quelli del patrimonio dello Stato non si possono alienare che in conformità delle leggi che li riguardano ».