229 alle mancanze disciplinari, il secondo ed il terzo particolarmente ai reati. Queste tre norme sono minate da un vizio costituzionale e richiedono perciò un’attenta disamina. a) L’art. 24 testualmente dispone che cc le lievi mandi canze commesse dai piloti saranno punite dal Comandante del a Porto, giusta l’art. 450 e segg. del Cod. per la mar. mere. ». Per « lievi mancanze » devono intendersi le mancanze disciplinari, poiché è a queste che si riferiscono gli art. 450 e segg. richiamati nel testo della legge; esse sono tutte quelle enumerate nell’art. 452 (74°) o altrimenti sparse in altre disposizioni del codice. Ora, va anzitutto osservato che detto art. 24 appare al primo sguardo superfluo, poiché è lo stesso codice (art. 451, lett. e) che espressamente sottopone il pilota alla disciplina degli art. 450 segg., aggiungendo, inoltre (art. 454, II comma), ch’es-so non può soggiacere che solo alla pena degli arresti di rigore da uno a dieci giorni di cui al n. 2 delFart. 453 (741). Senonchè, esaminata la disposizione più da vicino, si scopre in essa qualcosa di più che un semplice duplicato di quanto altrove era già stato disposto: precisamente, una portata molto più vasta, avente in sé il potere illegittimo di modificare le norme del codice. Infatti, in contrapposto all’articolo in esame, per il quale le. mancanze disciplinari dei piloti devono essere punite dal Comandante del porto, l’art. 451 cod. mar. mere, affida il potere disciplinare sui piloti pratici, non solo al capitano di porto ma anche agli ufficiali di porto. L’unica eccezione è quella dell’articolo 434, III comma cod. m. m., per il quale ® i capitani di (740) Sono da questa enumerazione, naturalmente, escluse quelle mancanze estranee alle funzioni del pilota, come, ad esempio, la mancanza o negligenza nel servizio nautico detto di quarta o quarto — ed ogni fatto, non specialmente previsto dal presente codice, di negligenza dei capitani o padroni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite in materia di polizia di bordo agli art. 92 e segg. (741) Alla stessa pena sono sottoposti (art. 454, II comma) i pescatori, i barcaioli, gli operai dei porti e le persone indicate nell’art. 166. Le persone componenti l’equipaggio di una nave (art. 454, I comma) ed i passeggieri (art. 454, III comma) sono passibili di alcune delle altre pene enumerate nell’art. 453. L’equipaggio può anche soggiacere alla pena degli arresti di rigore. Cfr. l’art. 434, II comma, del cod. colon.