285 procità, sono spesso le leggi nazionali che fanno obbligo ai capitani nazionali d’ubbidire all’estero alle norme d’ordine pubblico ivi vigenti : ciò fanno, — o con disposizioni di carattere generale, ad es. il § 512 cod. comm. germanico : « Il capitano « che all’estero non osserva le disposizioni ivi vigenti, in ispe-«cie le leggi di polizia, di finanza e doganali, deve risarcire « il danno che ne deriva », — ovvero con norme limitate al caso specifico, come, ad es., l’art. 504, II comma, cod. comm. it. : « Il capitano è obbligato a valersi di un pilota pratico a « spese della nave, dovunque ciò sia dichiarato obbligatorio dal « Governo del Regno, e prescritto dai regolamenti o dagli usi f< locali in paese estero ». 183. - Dominio della legge territoriale. — Esaminando quest’articolo, notiamo che in esso l’obbligo di valersi del pilota ha una diversa estensione, a seconda che lo si debba eseguire in Italia o all’estero; dipendendo, nel primo caso, esclusiva-mente da un’esplicita dichiarazione del Governo e, nel secondo, non solo dalle prescrizioni dei regolamenti, ma, quel che più importa, anche da quelle degli usi locali. Questa disparità di estensione di un obbligo unico sarebbe certamente un sistema stranissimo, se non fosse inspirato al generale principio di riconoscere il dominio della legge territoriale in materia d’ordine pubblico. Ed infatti, — mentre in Italia, per l’art. 200 del cod. per la mar. mere., « l’uso dei piloti potrà dal Governo « (908) essere dichiarato obbligatorio nei porti, nelle rade o nei i< canali, nei quali sarà riconosciuto necessario »; mentre in Inghilterra ed in Francia, il pilotaggio obbligatorio vige nei limiti stabiliti rispettivamente dal Board of Trade e dai decreti particolari a ciascun porto; mentre, ancora, in Germania, Belgio e Stati Uniti d’America sono i regolamenti locali che decidono, — alcune legislazioni impongono espressamente il pilotaggio obbligatorio ovunque ciò sia prescritto dalle leggi, dall’uso e dalla prudenza : tali l’art. 363 cod. comm. olandese, l’art. 508, n. 5, cod. comm. portoghese, l’art. 507 cod. comm. del (908) Nella Tripolitania e Cirenaica spetta al Governatore dichiarare dove iì pilotaggio deve essere obbligatorio (art. 542 reg. esec. del cod. m. m. colon.).