350 l'art. 505 cod. comm. Ma anche questa deve essere risolta negativamente, poiché manca, come si è visto, il presupposto di quell’obbligazione legale che sta a base del risarcimento imposto dall’art. 505. Ad c): Non rimane che un’ultima ipotesi: e cioè che il pilota, reputandosi come terzo danneggiato, possa pretendere dal capitano il risarcimento dei danni derivanti dalla contravvenzione all’art. 504, 2° comma, e consistenti nel mancato guadagno della mercede di pilotaggio. Ma è evidente che, l’accogliere tale pretesa del pilota, significa riconoscere in lui un preesistente diritto a pilotare la nave anche contro la volontà del capitano; mentre non esiste un diritto, ma un interesse privo di difesa. Questo interesse si trasformerà in diritto solo quando la nave abbia chiamato il pilota: ma si ha allora un effetto del contratto di pilotaggio. Al di fuori di questo si resta nel campo della pura aspettativa. Altrimenti non si potrebbe negare al corpo dei piloti neanche il diritto di pretendere il risarcimento dei danni, consistenti nel mancato guadagno della mercede, dal capitano di quella nave che, per volontà dell’armatore e dei caricatori, abbia omesso, una volta tanto, di toccare un dato porto ove il pilotaggio è obbligatorio, e che da quella nave suole essere toccato perchè posto lungo la sua ordinaria linea di navigazione. Ciò è, evidentemente, un assurdo, sufficiente a negare la premessa. Ma chi, tale premessa accogliendo, ne rifiuta quest’estrema conseguenza — e non vediamo come non possa non rifiutarla — non potrebbe farlo se non con l’obiezione che, in tanto il pilota obbligatorio ha diritto a pilotare la nave, in quanto questa sia realmente entrata nel porto. Il che, in sostanza, equivale a dire che il diritto del pilota a pretendere la mercede mancata non sorge già da un danno effettivamente patito, ma da un diritto a scortare la nave. E poiché questo diritto non può essere giustificato da un contratto che non c’è, si ritorna, indubbiamente, alla superata questione, se preesista un’obbligazione legale del capitano verso il pilota, questione già da noi negativamente risolta. Si perviene, d’altronde, alle medesime conclusioni, esaminando la particolare posizione de! pilota pratico. Su di questa influiscono due elementi precipui : 1) il sistema dell’obbliga-