467 e perciò essi stessi atti commerciali per connessione (1499). Non si tratta, però, di connessione necessaria (cod. comm. : art. 6, princ., art. 3, n. 5), o da dimostrare volta per volta (cod. comm. : art. 3, nri. 22, 23, art. 6), o presunta juris tantum (atti compiuti dai commercianti). La presunzione è, invece, juris et de jure, e quindi l’atto è commerciale per ambo le parti (1500). « La nave » — scrive il Vivante (1501) — cc deve considerarsi come una cosa che imprime il carattere commerciale a tutte le obbligazioni inerenti al suo esercizio » (1502). Nè contro la commercialità degli atti di pilotaggio può opporsi la personalità pubblicistica del Corpo dei piloti, per il motivo che il principio dell’art. 7 cod. comm., che consente allo Stato, le Provincie ed i Comuni di fare atti di commercio, va esteso per analogia a tutte le persone giuridiche pubbliche (1503). La speciale struttura dell’ente, la speciosa organizzazione del servizio non interessano. Perchè si abbia un’impresa commerciale « l’ordinamento giuridico dell’ente che esercita l’impresa è indifferente; è indifferente che sia esercitata da un individuo, da una società o da un corpo morale. Ciò che decide del suo carattere commerciale è l’esistenza di un organismo economico autonomo, che abbia i caratteri dell’impresa. È commerciale ancorché le leggi, i regolamenti speciali e le tariffe imposte all’e- (1498) Cfr. la relazione al cit. progetto (19251 del nuovo cod. di comra., a P«*g. 18, sulle disposizioni preliminari. (1499) Gli atti di pilotaggio presentano in sommo grado il carattere di atti commerciali per connessione, trattandosi di imprese ausiliarie ed accessorie alla navigazione, e quindi di attività connessa ad atti connessi con un’attività commerciale. (1500) Vedi su questo concetto A. Rocco, Corso di diritto commerciale. Parte generale, Padova, 1921, pagg. 238-264. (1501) C. Vivante, Trattato di diritto commerciale, voi. I, n. 79, p. 112, V ed., 1928. (1502) Viceversa, la destinazione al commercio non è da noi essenziale, come lo è invece in altre legislazioni, per l’applicazione del diritto marittimo positivo (cfr. Brunetti, Del comm. mar. e della navig., in Comm. al cod. di comm., VII, Milano, 1920, p. 24). (1503) In tal senso A. Rocco, Principii di dir. comm. Parte generale, Torino, 1928, p. 252, 257, 258. - Cfr. sull’art. 7 la relazione Mancini, p. 47. - Cfr. D’Amelio, p. 94. - Nel senso del testo è esplicitamente l’art. 9 del prog. (1925) del nuovo cod. comm. Vedi pag. 22 della relazione.