20 18. - Il diritto marittimo di Lubecca. — Il diritto marittimo di Lubeck, all’art. CCLXXXIX del codice terzo pubblicato da Brokes (60), obbliga i piloti pratici, che non hanno compiuto il viaggio per il quale si sono impegnati, a restituire ai padroni le somme ricevute, ed a pagar loro la metà della pattuita mercede (6i)- 19. - Le Ordinanze dei Paesi Bassi. — Il tit. Ili, art. 9, dell’ Ordinanza del 19 luglio 1551 dei Paesi Bassi Meridionali (62), impone l’obbligo del pilota pratico, sancendo contro il trasgressore il pagamento di un’ammenda di 50 reali d’oro ed il risarcimento dei danni. La stessa imposizione è contenuta in vari decreti degli Stati di Olanda (63); anzi il capitano, che si sia rifiutato di prendere il pilota a bordo, è tenuto a pagarlo come se se ne fosse «ervito. 20. - I Codici svedesi. — Il Capitolo XIV, tit. VII, del codice svedese, promulgato il 1618 (64), detta una disposizione analoga a quella dell’art. 25 dei Rôles d’Oléron e del Cap. CCV del Consolato del mare, liberata però da ogni eccessivo rigore. Essa dà, infatti, al padrone ed al caricatore, il diritto di chiedere giudizialmente la pena di morte contro il pilota pratico che, al di fuori del caso di forza maggiore, abbia danneggiato la nave e sia stato ingaggiato col patto di condurla senza danni a destinazione, purché tale impegno sia da loro provato con la testimonianza di 10 persone (65). (60) I codici pubblicati da Brokes sono posteriori al 1418 e parecchi articoli di essi sono già nel codice di Lubecca del 1240. Pardessus, op. cit., Ili, P- 395. (61) Pardessus, op. cit., Ili, cap. XX, pag. 416. (62) Altre ordinanze sono quelle del 25 maggio 1537, 29 gennaio 1549, 1563, ecc. (63) Zee-Rechten del re Filippo, anno 1563 tit. van Schipbrekinge art. 1, nel voi. I, Placit Holland, p. 816; decreto degli Stati d’Olanda 19 dicembre 1615, art. 1, voi. I, p. 1034; simili 25 giugno 1621, art. 7, voi. II, p. 1034: 10 settembre 1638, art. 9 nel detto voi. I, p. 1040. (64) Lo Statuto di Birca, nel 1254, le leggi commerciali e marittime di Wisby, e lo Stadtz-Lagh ressero il commercio della Svezia fino alla pubblicazione del codice del 1667. (65) Pardessus, op. cit., Ili, cap. XVII, p. 131.