488 per l’ente, poiché mira a perpetuarne la vita : si vuole che in seno al Corpo tutto proceda di buon accordo e regni fra i membri, uniti nei rischi, negli utili e nelle perdite, la migliore armonia compatibile con le esigenze del servizio. È vero che la pronuncia collegiale ha solo valore consultivo, spettando il diritto di nomina al Comandante del Compartimento, ma è anche vero che, divergendo il giudizio di questo da quello del Corpo, il regolamento (art. cit.) deferisce al Ministero la decisione definitiva. Data la figura del capo-pilota, direttamente subordinato all’autorità marittima, la legge non poteva, pertanto, allargare anche su questo punto la capacità rappresentativa di esso, senza far nascere fra i piloti motivi di diffidenza verso il loro capo. Si manifesta, dunque, anche qui, una conseguenza del carattere di quest’ultimo, di delegato dell’autorità. Il terzo caso (parificazione di funzioni a quelle dei membri semplici piloti) è considerato nell’art. 22, II0 comma del regol., il quale impone al capo-pilota di partecipare al turno dei piloti ogni qualvolta, per scarsezza numerica del personale, il comandante del porto lo ritenga opportuno. Naturalmente, non sarà allora necessaria, per quanto sopra si è detto, la( sua iscrizione nel turno, affinchè dal contratto di pilotaggio, da lui stipulato nel nome e nell’interesse del corpo, sorgano, nei confronti fra questo e la nave, tutti gli effetti legali. 272. - Funzioni amministrative del capo-pilota. — Le funzioni amministrative sono, indubbiamente, le più importanti che il capo-pilota esplica nell’adempimento del suo mandato. Si tratta evidentemente di attribuzioni di natura molto delicata, particolarmente per tutto quanto riguarda la cura dell’amministrazione in senso tecnico. Tuttavia, in questo campo, anzi specialmente in questo campo, i suoi poteri rappresentativi sono di molto ristretti, non solo per la continua vigilanza dell’autorità marittima — alla quale spetta, fra l’altro, di controllare e vidimare gli ordini d’introito firmati da lui e staccati da un apposito registro tenuto dall’ufficio di porto — ma ancora per l’attiva ingerenza e collaborazione dello stesso collegio dei piloti. L’art. 22, lett. c del regol. affida, infatti, al capo-pilota la cura dell’amministrazione « insieme con uno, od