274 in segnalazioni con bandiere o con luci. Ma le parole di una parte pervengono all’orecc/iio del contraente per telefono, con la stessa rapidità con cui il lampo del fanale ed il colore della bandiera inalberata sul battello-pilota pervengono aWocchio del capitano della nave. Muta, dunque, il sistema materiale di trasmissione e l’organo fisico della percezione, ma rimane identico il requisito dell’immediatezza. Nè può obiettarsi che il contratto di pilotaggio è analogo a quello per telefono fatto a mezzo di ufficiali telefonici, per la considerazione che, a bordo della nave che chiede il pilota, i segnali non sono personalmente fatti dal capitano, ma da un terzo per lui; poiché la necessità di servirsi del pilota ricorre solo all’entrata o all’uscita dei porti, seni, canali o fiumi, e cioè in tutti quei luoghi in cui il Io comma dell’art. 504 cod. comm. ed il IIo comma dell’art. 110 cod. mar. mere, impongono rispettivamente al capitano di comandare personalmente la nave e di trovarsi in coperta assistito dagli ufficiali di bordo. Il capitano ha, quindi, la possibilità di controllare personalmente, direttamente ed immediatamente, l’emanazione e la recezione dei segnali, come se ogni cosa fosse eseguita di sua propria mano. In conclusione, nel contratto di pilotaggio, come già in quello per telefono senza intermediari, l’accettazione già dichiarata non è più revocabile, perchè, venendo immediatamente a contezza del proponente, chiude il ciclo del processo di formazione del contratto concludendo la perfezione del vincolo. 176. - Revocabilità della proposta ed accettazione giunta in ritardo. — Nondimeno, se la teoria della cognizione, accolta nell’art. 36 cod. comm., è praticamente irrilevante agli effetti di determinare il momento perfezionativo del contratto di pilotaggio e la possibilità di revocare l’accettazione, il suddetto articolo è applicabilissimo in quelle sue parti concernenti : a) la revoca della proposta; b) il tempo che deve intercorrere fra proposta ed accettazione. Ad a) Sino a che il contratto non è perfetto, la proposta è revocabile; tuttavia, il revocante è tenuto al risarcimento dei danni, se la revocazione, pur impedendo la perfezione del contratto, giunga a notizia dell’altra parte dopoché questa ne ha