213 questo principio è contenuta nell’ ultimo comma dell’art. 6 : « In deroga all’art. 4 princ., il privilegio stabilito in favore « delle persone al servizio della nave si estende all’insieme dei « noli dovuti per tutti i viaggi effettuati nel corso di un mede-« simo contratto di arruolamento »; ma quest’eccezione non riguarda che i salari di coloro che, essendo legati alla nave da un regolare contratto di arruolamento, hanno il diritto di far valere i loro crediti sui noli dovuti per tutti i viaggi effettuati nel corso del medesimo contratto. Il pilota pratico non può rientrare nella suddetta categoria, sia perchè non v’è fra esso e la nave alcun contratto di arruolamento, che, se anche sussistesse, sarebbe limitato al tempo impiegato dalla nave ad entrare in porto o ad uscirne, sia perchè l’art. 4 della legge, nel-l’enumerare i crediti privilegiati, considera i salari dei piloti e quelli delle persone al servizio della nave in due separati paragrafi. I privilegi concessi ai piloti a tutela dei loro diritti coincidono coi concetti predominanti che devono stare a base della disciplina del credito navale : quello, cioè, di « non conferire « privilegio che a quei crediti a prò dei quali militano impel-« lenti esigenze della navigazione, o per lo meno, ragioni di evi-« dente opportunità » (676) e l’altro di « non onerare troppo il « valore della nave » (67‘)- Le mercedi dei piloti sono, infatti, gli elementi di vita di un istituto necessario alla marina ed al traffico (678) ed il loro importo non grava, di certo, soverchiamente sul valore delia nave, nè può essere esiziale agli interessi dei creditori ipotecari. (676) F. Berlingieri, Relazione sugli schemi di convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità e sulle ipoteche e privilegi marittimi, Genova, 1913, p. 34. (677) Brunetti, Dir. mar. priv., I, p. 518, Torino, 1929. (678) L’assistenza del pilota accompagna la nave dall’inizio della spedizione, all’uscita dal porto dove essa ha caricato, per tutto il viaggio nei porti intermedi fino a spedizione ultimata, entrando nell’ultimo porto. Non è dunque esrtto quanto scrive il Ripert (Droit maritime, II voi., II Ediz., Paris, 1922, p. 79 seg.), riferendosi all’art. 191 cod. frane., da cui ha origine il nostro art. 675, e cioè, che, i diritti di pilotaggio rientrano nella categoria dei crediti privilegiati sorti dopo la spedizione.