40 Allorché ragioni di età o di salute rendono i piloti impossibilitati ad esercitare le loro funzioni, il ministro della marina mercantile provvede con decreto, su richiesta dello stesso pilota o deiramministrazione della marina mercantile, a metterli a riposo nelle condizioni di cui all’art. 24 della presente legge e a radiarli dai quadri, previo parere di una commissione locale nominata con decreto ministeriale (art. 13). 34. - Materiale delle stazioni. — Ogni pilota è per legge aggregato ad una stazione. Ogni stazione costituisce un organismo amministrativamente e finanziariamente autonomo, la cui direzione spetta, salvo le eccezioni dell’art. 21 della legge 1928, al suo capo pilota ed il cui funzionamento è sottoposto alla sorveglianza della competente amministrazione marittima. Perchè i piloti di ogni stazione possano svolgere le funzioni del loro ufficio, è necessario dispongano dei mezzi materiali occorrenti per portarsi incontro alle navi che fanno il segnale d’appello. Per il decreto del 1806, ogni pilota doveva essere il proprietario della sua barca, e questa, oltre ad essere contras-segnata da un distintivo, doveva essere munita dell’atto di nazionalità e di un ruolo di pilotaggio che sostituiva quello di equipaggio. A termini della vigente legge può il materiale della stazione essere proprietà dei piloti, come può non esserlo (articolo 22). Nel primo caso, i piloti possono chiedere al ministro della marina mercantile l’autorizzazione ad intraprenderne l’e-spletazione a titolo collettivo, sotto il regime delle disposizioni contenute nella legge del 21 marzo 1884, modificata dalla legge del 12 marzo 1920. Una gestione conforme può essere intrapresa anche quando i piloti non sono i proprietari del materiale, ma ne abbiano operato il riscatto nelle condizioni fissate dal ministro della marina mercantile (art. 22), che conserverà un diritto di controllo (art. 23). Nel secondo caso, l’art. 42 del decreto legge 12 dicembre 1806 continua a regolare l’uso del materiale, mentre le relative condizioni, la composizione ed i poteri della commissione amministrativa incaricata della gestione devono essere determinati dai regolamenti locali (art. 22).