284 spressa, come di solito, in termini analoghi ai seguenti: « II caci pitano può entrare ed uscire dai porti, rade e fiumi, senza pi-« Iota pratico, senza alcuna responsabilità verso i caricatori o « ricevitori delle merci e verso qualunque altro danneggiato » (903), detta clausola sarà valida purché il termine pilota pratico sia inteso nel senso di pilota facoltativo; il suo campo d’applicazione sarà, perciò, limitato ai soli luoghi, ove l’uso del pilota non è dalla legge prescritto. Tuttavia, neanche questa interpretazione potrà avere il potere di rendere alla clausola la sua validità in quelle legislazioni che impongono ai capitani di adoperare il pilota, anche se facoltativo, nei porti esteri in cui esiste un corpo di piloti ufficialmente costituito (904). 182. - Il pilotaggio obblig. nei confronti delle navi straniere. — Dal fatto che le norme sul pilotaggio obbligatorio sono d’ordine pubblico, siano dirette a fini di polizia marittima o a scopi meramente fiscali, deriva che ad esse devono assoggettarsi, non solo le navi nazionali, ma anche quelle straniere che si trovano nelle acque territoriali (905). Questa regola, ovunque ammessa e, talvolta, esplicitamente enunciata in convenzioni internazionali (906), è in Italia una diretta applicazione dell’art. 11 delle dispos. prel. al cod. civ., per il quale « le leggi penali « e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del Regno » (907). Anzi, per ragioni di reci- a vapore », l’art. 12 poi. di car. della Soc. it. cab. « Peninsulare », l’art. 16 poi. di car. della «Linea regolare per il Sud America »; l’art. 17 poi. di car. della « N. G. I. », l’art. 19 poi. di car. della « Tripcovich », l’art. 17 poi. di car. della « Meridionale di Navigazione ». (904) Ad esempio, nella legislazione russa, per effetto dell’art 232 del cod, di comm. del 1835. (905) In tal senso G. Diena, loc. cit., ed autori ivi riportati. V. retro § 66. (906) Tale l’art. 6, n. 2, del Trattato di commercio e di navigazione fra la Finlandia e 1’ Islanda, concluso a Helsingfors il 21 dicembe 1923 : «L’ obbligo di valersi di un pilota, in uno dei due Stati imposto alle navi straniere, si applica sempre anche alle navi dell’altro Stato contraente » (Dor, 1924, 8°, p. 6081. (907) Per gli art. 394 e 395 del cod. di comm. russo del 1835, il capitano straniero, che arriva nei porti russi, deve osservare, sotto la sua responsabilità, le leggi e gli usi ivi vigenti. Per l’art. 61 del Pilotage Act 1913, questo si applica b tutte le navi, inglesi e straniere.