616 senso della validità delle clausole esoneranti il vettore da responsabilità per le colpe nautiche del capitano, dell’equipaggio e del pilota, sempre che non si tratti di danni cagionati da do- lo o colpa grave (1962). In particolare, talora le polizze di carico delle Compagnie italiane contengono la clausola specifica che esonera il capitano da responsabilità per le colpe del pilota (1963). Questa clausola è praticamente utile nei casi in cui nella stessa polizza è contenuta, come sovente accade (1964), la clausola esonerante il capitano da responsabilità per i danni derivanti dal non aver egli preso il pilota, essendo che il capitano, forte di questa protezione, non assumerebbe mai il pilota (1965), se anche dalla colpa di questo non si sentisse difeso da un’identica eccezione d’irresponsabilità. La questione, per ultimo, se possa l’armatore chiedere ai caricatori la contribuzione in avaria comune, in caso di danni prodotti alla nave da una colpa del pilota, di cui sia irresponsabile per patto inserito nella polizza, va affermativamente risolta, per le identiche considerazioni già espresse in tema di contravvenzione al disposto dell’art. 504, II comma, cod. comm. (1966). 333. - Art. 737 cod. comm. germanico. — Ricordiamo, infine, che, ai sensi dell’art. 737 del cod. comm. tedesco, sempre che ne ricorra l’applicazione, l’armatore è liberato da ogni responsabilità per i fatti del pilota obbligatorio, non solo ver- (1962) Appello Genova, 18 dicembre 1906, Riv. dir. comm., 1907, II, 161; Cassazione Torino, 4 maggio 1917, ibidem, 1918, II, p. 133, con nota A. Brunetti; Appello Genova, 13 luglio 1923, con nota C. A. Cobianchi, ibidem, 1924, II, pag. 545 e segg.; Appello Roma, 30 agosto 1928, con nota G. Berlingieri, in Dir. Mar., 1928, pag. 380 e segg.; Cassazione 15 novembre 1928, in Riv. dir. comm., 1929, p. 136, con nota; Cassazione 24 ottobre 1924, con nota C. A. Cobianchi, Dir. mar., 1924, p. 711 e segg. V. retro § 181. (1963) Così la poi. di car., art. 11, della Navigazione generale italiana; idem, art. 15, della Compagnia genovese di navigazione a vapore; idem, art. 15, della Tripcovich; idem, art. 11, della Meridionale di Navigazione. (1964) V. retro, § 181. (1965) Salvo, s’intende, il pilota obbligatorio. (1966) Y. retro, § 204.