222 che concerne la nave e la spedizione, ad eccezione di quelle per i salari e gli emolumenti delle persone dell’equipaggio (706). Poiché il pilota pratico non fa, come vedremo, parte dell’equipaggio (707), egli è, secondo il diritto positivo vigente, assolutamente escluso dal beneficio. Senonchè quest’illogica (708) esclusione avrà breve durata, poiché l’art. 491 è fra non molto destinato a sparire, per essere sostituito da una norma analoga a quella dell’art. 2 della Convenzione internazionale di Bruxelles del 1924 per l’unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi (709). Tale convenzione, oltre a trasformare radicalmente il vigente sistema dei limiti della responsabilità armatoriale (71°), dispone al detto art. 2, n. 3, che questi non sono applicabili « alle obbligazioni derivanti dair'arruolamento dell’equipaggio e delle altre persone al servizio della nave » (711). In questo largo concetto entrano evidentemente anche i salari (712) dei piloti, posto che anche costoro sono « al servizio della nave ». (706) Cfr. il codice germanico (§ 487), il codice portoghese (art. 492, § 1), l’art. 18 della legge del 1884 degli Stati Uniti d’America, il codice rumeno (art. 501), la legge scandinava (§ 222), la sect. 183 del Merchant Shipping Act del 1854. (707) Per lo stesso motivo i piloti possono pretendere il loro salario anche nel caso di preda, di rottura o di naufragio con perdita intera della nave e del carico. Cfr. gli art. 535 e 521 del cod. di comm. (708) Illogica, sia perchè l’esistenza dei piloti è necessaria agli armatori, sia perchè i loro salari non sono quasi mai dei debiti impreveduti, sicché va ritenuto che il proprietario si sia personalmente obbligalo. (709) Questa Convenzione, già approvata con R. D. L. 6 gennaio 1928, n. 1958, convertito nella legge 19 luglio 1929, n. 1638, sarà trasfusa nel nostro diritto interno dopo la già vicina ratifica. Cfr. art. 486 e segg. del prog. 1931 di cod. mar. (710) Cfr. la Relazione al Senato del Ministro degli Esteri (Le Leggi, 1929, p. 1207) e quella dell’Ufficio centrale del Senato (ibid., 1929, p. 1212, segg ). (711) Art. 489, I comma, n. 3, del prog. 1931 di cod. mar.: «Le limitazioni « di responsabilità stabilite nei precedenti articoli non si applicano ...... 3° alle « obbligazioni derivanti a carico del proprietario dall’arruolamento dell’equipag-« gio e delle altra persone al servizio della nave ». (712) Comprese le indennità personali. Sono anche compresi i salari dei pratici locali autorizzati, perchè anch’essi « al servizio dell? nave ».