332 forza maggiore o di un caso fortidlo fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, o à fatto ciò che gli era vietato ». Accertato, pertanto, che il capitano può, col provare il fortuito, liberarsi della responsabilità che gli incombe in forza del-l’art. 505, è evidente che nessuna presunzione juris et de jure di colpa esiste a suo carico (1031). Tuttavia, la colpa del capitano contravventore deve sempre considerarsi presunta fino a prova contraria (praesumptio juris tantum); e diciamo « deve », perchè non può il giudice non ricorrere ad essa, essendovi obbligato per espressa disposizione di legge (art. 496, 2° comma), la quale, come scrive l’Ascoli, tt volle dichiarare esplicitamente