]84 Quanto ai requisiti di cultura, si nota nei successivi regolamenti un graduale crescendo (602), che vale a provarci come il pilota non sia più quella persona priva del tutto d’istruzione scientifica, quale l’intesero alcuni scrittori (60S) seguendo la concezione del legislatore del codice (604). Ciò può avere, ed ha, molta importanza nei riguardi del giusto posto che al pilota spetta nella composizione dell’equipaggio. Passando ad esaminare la procedura dei concorsi, notiamo delle commissioni d’esame diversamente composte (605). Inte- (art. 2). Per il regolamento del 1926, il tirocinio di navigazione, deve, invece, essere fatto « esclusivamente » su navi nazionali. Crediamo però che un’età minima di 24 anni sarebbe più che sufficiente per esercitare con pieno senso di responsabilità tutte le funzioni di un pilota. Nello stesso senso, v. De Simone, « Condizione della gente di mare e l’odierna legislazione », Torino, s. d., p. 262. (602) Dall’analfabetismo assoluto, consentito dal Regolamento del 1873, via via attraverso l’obbligo imposto al solo capo pilota di sapere leggere e scrivere dal regolamento del 1879, si giunge « alla facoltà », dal regolamento del 1914 riconosciuta al Ministero, di richiedere il possesso della patente di capitano di lungo corso nei porti ove il movimento è più intenso — facoltà che i regolamenti successivi trasformano in obbligo, salvo nei casi d’impossibilità materiale, per i porti di I categoria — ed alla necessità di conoscere Je lingue straniere e di avere parecchie altre cognizioni di ordine teorico. (603) Ascoli, in Digesto italiano, XVIII, voce « pilota »; De Simone, op. cit., p. 262; F. Berlingieri, Relazione sui lavori della prima Sessione (21-25 febbràio 1925) della Conferenza internaz. in materia di urto di navi. (604) Nella seduta del 28 ottobre 1864, il Commissario regio così rispondeva al Senatore Farina, il quale osservava che condizione per esser pilota dovesse essere anche quella di saper leggere e scrivere; « Io del pilota non ho mai fatto v una persona istruita scientificamente, io lo considero una persona tutt’affatto « pratica ». V. « Del commercio marittimo e della navigazione » di P. A scoli, in « Codice di Commercio Commentato », voi. Vili, V. ed., 1923, p. 230, Utet, Torino. (605) Così, per il Regolamento del 1879 erano membri della Commissione esaminatrice: un ufficiale di porto (presidente) e due capitani mercantili designati dal capitano di porto capo del compartimento (art. 938). Per l’art. 6 del Regolamento del 1895 ne facevano parte: il capitano di porto o ufficiale di porto (presidente), due capitani marittimi (membri) ed un applicato di porto (segretario, senza voto). Per il regolamento del 1914 la Commissione era costituita: di un capitano di porto (presidente), di un ufficiale di porto e di un capitano di lungo corso (art. 5); per quello del 1923: del comandante del porto (presidente) e del