419 « Spetta esclusivamente al pilota in servizio la direzione « delle manovre di rimorchio e di ormeggio »; C) Al posto dell’art. S04, l’art. 185: « Il comandante « deve dirigere personalmente la nave all’ingresso ed all’uscita « dei porti, dei canali, dei fiumi ed in tutte le circostanze in cui « maggiori possono essere i pericoli anche quando debba avvali lersi obbligatoriamente di un pilota pratico »; D) Infine, gli art. 672, 673 puniscono rispettivamente il capitano che abbandona abusivamente ad altri il comando o che non comanda personalmente la nave dove gli è imposto. 243. - La direzione delle manovre di rimorchio e di ormeg-gio nel progetto 1931 di cod. mar. — Dette norme, in ispccie l’art. 185, dimostrano limpidamente come il concetto del legislatore si sia informato alla opportunità di evitare la credenza che il capitano deponga i suoi poteri nelle mani del pilota, sia pure obbligatorio. Tuttavia, come appare dall’ ultimo comma dell’art. 163 su riportato, il principio è minorato da un’eccezione, anzi da due eccezioni, imperocché, per quel che concerne il rimorchio e V ormeggio, la direzione delle manovre relative sarebbe affidata esclusivamente al pilota. Rimandando ad altro punto di questo lavoro l’esame dell’esercizio del rimorchio come funzione di pilotaggio, diciamo subito, riferendoci all’ormeggio, che i compilatori del progetto sembra siano stati indotti a sancire detta eccezione della preoccupazione di garantire la perfetta esecuzione di una manovra a cui presiedono dei motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di polizia siffattamente gravi, che l’art. 170 del vigente cod. per la mar. mere., lasciato sostanzialmente intatto dal progetto di cod. mar. 1931 (art. 143), dà facoltà agli ufficiali di porto di provvedere d’autorità all’ormeggio o al disormeggio delle navi, nonché a rinforzarne o tagliarne secondo i casi gli ormeggi ed a eseguire ogni altra manovra necessaria, e tutto ciò a spese delle navi stesse. Crediamo, tuttavia, che i compilatori del detto art. 163 del progetto si siano lasciati prendere troppo la mano da queste considerazioni, talché non è improbabile che un interprete, che non ignori le legislazioni straniere ove spesso i piloti hanno, in deter-