200 d) Funzioni il cui esercizio è subordinato ad una speciale autorizzazione dell’Autorità marittima: i piloti non possono esercitare servizio di rimorchio senza apposita licenza del-l’Autorità marittima (art. 4, I comma. Regol.) (644), conformemente al principio sancito dagli articoli 190 e 394 del cod. per la mar. mere. (645); ad essi è fatto divieto d’esercitare il trasporto di persone o cose, salvo il caso di circostanze eccezionali (art. 4, II comma, Regol.) (646); ai medesimi è inibito recarsi incontro alle navi in arrivo in seguito a domanda degli interessati e fuori dei limiti previsti dal regolamento speciale senza l’ordine del-l’autorità marittima (art. 12 Regol.); i piloti non possono essere inviati da interessati a far comunicazioni ad una nave, senza il permesso dell’autorità marittima (art 13 Regol.). Per contro, non è necessaria alcuna autorizzazione a che i battelli-piloti, come anche i rimorchiatori, si accostino alle navi in arrivo prima che queste abbiano adempiute le formalità pre- (644) Lo stesso divieto era nei regolamenti del 1895 (art. 19), 1914 (art. 18) e 1923 (art. 18). Tacevano invece i due regolamenti del 1873 e 1879. (645) Art. 190: « Chiunque vorrà stabilire nei porti, nelle rade, nei seni, ca-« nali, fossi o stretti, servizi di piroscafi pel rimorchio delle navi, dovrà munirsi •< di apposita licenza dell’Autorità marittima, ed uniformarsi alle prescrizioni dei « relativi regolamenti ». Le infrazioni a questa norma sono punite con l’art. 394 cod. mar. mere. Il prog. 1931 di cod. mar. recita all’art. 167: «Il servizio di rimorchio nei « porti, nelle rade, nei canali, negli stretti, nonché quello fra i porti del Regno « e fra i porti delle colonie, è riservato a navi nazionali espressamente autorizzate dall’Autorità marittima. « Il Corpo dei piloti ove è costituito può essere abilitato dalla stessa autorità « al servizio di rimorchio, e in tale caso le tariffe di questo servizio sono stabilite «con le modalità riguardanti quelle del pilotaggio ». Com’è palese, questa disposizione fa, dei due art. 190 c. m. m. e 4, 1° comma, del regol., un’unica norma: criterio esattissimo, ai fini della migliore sistemazione delle leggi marittime. (646) In maniera simile prescrivevano i regolamenti del 1873 (art. 20), 1879 (art. 952), 1895 (art. 19), 1914 (art. 18), 1923 (art. 18). Conformemente recita l’art. 562 del regol. esecutivo del c. m. m. colon.: «In conformità dell’articolo «168 del codice, i piloti non possono esercitare servizio di rimorchio senza ap-« posita licenza dell’Autorità marittima. È inibito ai piloti, salvo il caso di cir-« costanze eccezionali, di esercitare il trasporto di persone o di cose ».