504 il quale evita senz’altro che possa sorgere la questione se la nave rimorchiata sia tenuta a corrispondere al rimorchiatore del Corpo unicamente la mercede di pilotaggio stabilita dalla tariffa, disponendo che « qualora nelle operazioni di ormeggio della nave, il capitano richiegga, per qualsiasi motivo, il concorso del galleggiante dei piloti, questo non può essergli rifiutato, ma il capitano deve corrispondere un adeguato compenso. Nel caso di disaccordo fra le parti provvede l’autorità marittima ai sensi dcll’art. 14 e seguenti del cod. per la mar. mer. » (1587). Benché l’articolo accenni soltanto alle operazioni di ormeggio — che sono, d’altronde, quelle durante le quali più di frequente si ricorre all’aiuto dei rimorchiatori — non v’è dubbio che esso vada applicato, par analogia, a tutti i casi in cui il rimorchio non divenga un salvamento. L’articolo in parola segna, inoltre, una differenza profonda fra il rimorchio effettuato dai piloti e quello esercitato da altri, essendo che, mentre per quest’ultimo vige il disposto contenuto nel secondo comma dell’art. 190 c. m. m., per il quale i capitani dei rimorchiatori sono tenuti, alla semplice richiesta dell’ufficio di porto, a prestare aiuto per il rimorchio delle navi, quand’esse sono pericolanti, per l’opposto il primo non può essere rifiutato alle navi, qualunque sia il motivo per il quale venga richiesto. Nessuna praticità ha, per il caso che ci riguarda, la distinzione fra rimorchio-manovra e rimorchio-trasporto (1588), non essendo di quest’ultimo consentito l’esercizio ai piloti, ai quali è inibito, salvo il caso di circostanze eccezionali, di esercitare il trasporto di persone o di cose (art. 4, II comma regol.). Date queste nozioni secondarie, occorre ora domandarsi chi debbasi ritenere responsabile dei danni arrecati ai terzi durante (1587) Dice l’art. 167, II0 comma, del cit. prog., che le tariffe del servizio di rimorchio prestato dai piloti devono essere stabilite con « le modalità riguardanti quelle del pilotaggio ». (1588) Nel rimorchio-manovra il rimorchiatore ha unicamente funzioni di forza motrice, accompagnate o no da speciali abilità tecniche. Nel rimorchio-trasporto esso ha, invece, funzioni di trasporto, con affidamento delle merci al vettore. Cfr. Guidi, loc. cit.