619 timo comma dell’art. 526 del progetto (1931) di codice marittimo italiano. 335. - Trasporto di emigranti e responsabilità dell’armatore verso i passeggieri. — Eccezione fatta per il trasporto di emigranti, disciplinato a parte dal T. U. 13 novembre 1919, n. 2205 (convertito in legge 17 aprile 1925, n. 743) — il quale, dopo aver sancita la responsabilità del vettore per il fatto dei suoi dipendenti, dichiara, al medesimo art. 22, che « ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità è nullo quand’anche vi corrisponda una diminuzione del nolo » ( 1975) — l’obbligo del vettore al risarcimento verso i proprii passeggieri è implicito nelle norme generali sulla responsabilità per danni (articoli 368, 389, 491 cod. comm., 1153 cod. civ.). Per contro, la legge russa del 13 giugno 1926, sul trasporto marittimo, ha un articolo apposito (art. 60), il quale recita: « Il noleggiante risponde per il danno derivante da morte o da lesioni arrecate alla salute del passeggiero durante ed in seguito al viaggio, a meno che il noleggiante non dimostri ch’egli non poteva evitare il danno oppure che il danno è avvenuto per influsso di forza maggiore o per intenzione o grave negligenza del danneggiato» (1976). Questa disposizione è integrata dall’articolo seguente, che dichiara nulle le clausole dirette a limitare i diritti dei passeggieri. Particolare importanza assume, in materia di responsabilità per danni alle persone, la Convenzione internazionale sui limiti di respons. dell’armatore — e quindi le leggi su di essa modellate — per il riguardo speciale con cui essa considera le lesioni personali. Essa, infatti, in caso di morte o ferite causate da un fatto del capitano, equipaggio, pilota o altra persona al servizio della nave, non limita la respons. del proprietario, verso le vittime o i loro eredi, al solo valore della nave e (1975) Cfr. A. Nattini, L’abbandono liberatorio in materia di trasporto d’emigranti, in Dir. Mar., febbr. 1931, nota a sentenza della Corte d’Appello di Roma, 26-2-1931 : Brunetti, cit., II, pag. 48 e segg. (1976) Cfr. D. Vidali, in Dir. Mar., 1928, pag. 121 e segg. /