197 Sezione IV. — Funzionamento del servizio. 134. - Monopolio. — Il servizio di pilotaggio è regolato in ogni porto da regolamenti speciali (art. 204 cod. mar. mere.) (637), ma le norme in questi contenute non possono derogare alle leggi di carattere generale. È di queste, appunto, che noi parleremo, non essendo le prime che un’applicazione particolare di esse ai caratteri ed alle esigenze proprie di ciascuna località. A tutela della navigazione, il servizio di pilotaggio è, di regola, esclusivamente disimpegnato dai piloti pratici muniti d’una licenza dell’ufficio di porto e descritti in apposito registro; tutti gli estranei al corpo ne sono esplicitamente e categoricamente esclusi. Tuttavia, in assenza dei piloti, i pescatori ed altra gente di mare — i quali siano muniti di speciale autorizzazione loro rilasciata su apposito modello dal comandante del compartimento marittimo sentito l’ufficio di porto locale — possono, dietro richiesta delle navi, accettare l’incarico di condurle in un porto od in qualche difficile passaggio, purché appena saliti a bordo dichiarino la loro qualità (art. 197 cod. mar. mere, e 1, ultimo comma, del Regol.) (638). 135. - Funzioni del pilota e loro classificazione. — Varie sono le mansioni del pilota (639), ma si può fare di esse la seguente classificazione pratica, assumendovi a base l’elemento mercede e l’ingerenza dell’autorità marittima : (637) Sic, l’art. 166, II comma, del prog. 1931 di cod. mar.: «Con regolamenti speciali è disciplinato il servizio di pilotaggio di ciascun porto avuto riguardo alle particolari esigenze delle diverse località ». (638) Simile al II comma dell’art. 197 è l’art. 193 del cod. per la mar. mere, della Tripolitania e Cirenaica. Il primo comma è, invece, contenuto nell’art. 188, là dove dice: « — piloti pratici, ai (piali è esclusivamente riservato l’esercizio del pilotaggio locale ». Dello stesso tenore è l’art. 453 del regol. esec. del medesimo codice. Dall’art. 197 c. m. m., non differisce sostanzialmente l’art. 165 del prog. 1931 di cod. mar. (639) Il prog. 1931 di cod. mar. determina le funzioni del pilota all’art. 163. 'V. avanti.