199 stanza a questa superiore si verifichi, la remunerazione subisce un aumento proporzionale, ed in caso di contestazione è determinata dall’autorità marittima ai sensi della già detta legge 31 dicembre 1928 (art. 13 Regol.) (641); ha diritto alla mercede stabilita dalla tariffa per l’entrata, aumentata di un quarto, il pilota che fuori dei limiti previsti dal regolamento speciale, abbia raggiunto la nave in arrivo ad una distanza dal porto non superiore alle 10 miglia, o l’abbia dovuta attendere, per un periodo di tempo superiore alle sei ore. La mercede sarà maggiore, ed in caso di controversia spetterà determinarla all’autorità marittima conformemente alla legge del 1928, quando la distanza dal porto superi le dieci miglia o l’attesa della nave sia d’oltre sei ore (art. 12 Regol.); se per circostanze estranee al proprio servizio non a lui imputabili, il pilota è costretto a trattenersi oltre tre ore a bordo della nave che ha chiesto di essere pilotata, egli ha diritto al compenso di pilotaggio dovuto a base di tariffa e ad una remunerazione personale fissa (642); se per forza maggiore o a richiesta del capitano, la nave sia condotta in località diversa dal porto cui il pilota appartiene, la suddetta rimunerazione straordinaria sarà dovuta per ogni giornata e frazione di giornata (art. 11, II comma, Regol.) (643); i piloti trattenuti a bordo dai capitani o padroni dopo passato il pericolo ed in vista dell’ancoraggio, hanno diritto ad un’indennità giornaliera da stabilirsi nella tariffa (art. 203 cod. mar. mere.); se il pilotaggio è iniziato dopo il tramonto o prima del sorgere del sole, la tariffa è aumentata di un tanto per cento (art. 14 Regol.). (641Ì Anche i regolamenti del 1914 (art. 23) e del 1923 (art. 23) consideravano il caso e richiedevano uno speciale compenso. (642) Se la stia permanenza si protragga al di là delle sei ore, egli ha, inoltre, diritto, a seconda delle ore in cui si trova a bordo, alla partecipazione alla mensa ufficiali a spese della nave ed all’alloggio (art. 11, 1 comma, Regol.). Anche i regolamenti del 1895 (art. 22), 1914 (art. 21), 1923 (art. 21) richiedevano una remunerazione straordinaria. L’art. 21 del regol. 1923 differiva dall’art. 11 del regol. 1926 perchè, al posto della frase « per circostanze estranee al proprio ser* vizio », diceva « per qualsiasi motivo » e, senza segnare alcun termine fisso, si limitava a parlare di «durata superiore al disimpegno normale del servizio». (643) Spetta al pilota anche il rimborso delle spese di viaggio in II classe per rientrare in sede.