275 impresa l’esecuzione (art. 36, 3° comma). Naturalmente, non essendovi inadempimento del contratto, il danno dovrà essere risarcito nella misura del semplice interesse negativo, derivante dalla legittima aspettativa alla conclusione del contratto, provocata nel destinatario dal fatto stesso della proposta (874). A questo punto, dichiariamo di non potere accogliere quanto autorevolmente è già stato sostenuto, in giurisprudenza dalla Suprema Corte (875), ed in dottrina da quell’insigne giurista e legista che è il Rocco, e cioè, che in caso di revoca della proposta prima della perfezione del contratto, il destinatario ha diritto al risarcimento solo quando l’intrapresa esecuzione sia accompagnata dall’accettazione, « perchè fino a quando egli non « accetti, non può sorgere in lui la legittima opinione che il « contratto si sia perfezionato o stia per essere perfezionato >> (876). E diciamo di non poter accogliere tale tesi, per due motivi : il primo, che l’intrapresa esecuzione è la dimostrazione più evidente che nel destinatario della proposta esiste Yopinione che il contratto stia per essere perfezionato. Questa opinione coincide esattamente con Vaspettativa del destinatario alla conclusione del contratto, e, perciò, la sua origine non può essere ricercata nell’accettazione che accompagna l’esecuzione già intrapresa, bensì nella proposta non ancora revocata. Il fatto che la cognizione della revoca preceda l’emissione dell’accettazione, non può nuocere al destinatario della proposta che abbia iniziato l’esecuzione del contratto, riservandosi di far pervenire al proponente la sua accettazione nel termine utile prescritto dalla legge o dall’uso. Il secondo motivo sta in ciò. che nel contratto di pilotaggio, poiché proposta ed accettazione pervengo- (874) V. De Ruggiero, op. cit., II, pag. 268; Venzi in Pacifici, Ist., IV, p. 261 segg. ; Plamol, Traité, II, n. 971 segg.; Windscheid, Pand., II, 1, § 307; Regels-berger, Pand., I, § 150; Thon, Die Haftpflicht des Offerenten bei Widerruf seiner Offerte (Arch. f. civ. Pr., LXXX, 1892, p. 64 segg.'. La teoria dell’interesse negativo, elaborata specialmente dalla dottrina tedesca (negatives Vertrauensinteresse), limita la responsabilità alle spese ed ai danni derivanti dalla perduta occasione di contrarre un altro negozio, e così via. (875) Cass. Regno, 14 luglio 1924 (Foro It., 1924, I, 995), e 1 dicembre 1926 (sentenza n. 3104, inedita). (876) Rocco, op. cit., pp. 391, 392.