261 giore, fa solo una parte di quel determinato numero di viaggi che si era impegnata di fare. Or, in queste due ipotesi, come in tutte le altre ad esse somiglianti, non esiste giammai quello che chiamasi un contratto di pilotaggio, e ciò per tre motivi : il primo, che il rapporto non intercorre fra nave e pilota, come sarebbe necessario, ma fra società di navigazione ed amministrazione della marina; il secondo, che, anche quando il vincolo è stretto nella forma d’un contratto, l’accettazione dell’autorità marittima superiore ha tutta la veste di una licenza, che è quanto dire di un decreto di concessione rilasciato daH’amministrazione nell’esercizio delle sue funzioni d’impero e subordinato all’osservanza di date condizioni. Il che non si verifica nel contratto di pilotaggio, in cui il vincolo è puramente contrattuale, basato su di una legge preesistente e non già esso stesso creatore d’una legge o d'una deroga alla legge; il terzo motivo, che, anche volendo ammettere nella specie come soggetti del rapporto la nave ed il pilota, appunto perchè rispettivamente rappresentati dal gerente della società di navigazione e dall’amministrazione della marina, ci troveremmo, in ogni caso, in presenza di un contratto preliminare o jmctum de contrahendo, destinato a contenere l’obbligo di stipulare sotto date condizioni un negozio giuridico futuro, cioè a dire uno o più contratti di pilotaggio definitivi. Ammesso, com’è del resto probabile, che si tratti di contratti preliminari o preparatori stipulati fra privati e pubblica amministrazione, ne deriva : a) l’offerta della società di navigazione contraente obbliga questa a mantenerla, come un negozio giuridico unilaterale a sè stante, mentre l’accettazione dell’amministrazione non perfeziona il contratto se non dopo l’approvazione delle autorità superiori competenti (846); b) i singoli servizi di pilotaggio eseguiti osservando le condizioni promesse nel contratto preliminare, sono l’oggetto di singoli contratti definitivi stipulati successivamente in esecuzione del negozio giuridico pre- (846) Cfr. A. Rocco, Principi di dir. comm., Parte generale, UTET, Torino, 1928, p. 362. Notiamo che, secondo il Rocco, op. cit., p. 377, si riferisce precisamente al negozio preliminare l'ultimo capov. dell’art. 36 cod. comm.: « Nei contratti unilaterali sono obbligatorie le promesse appena giungono a notizia della parte cui sono fatte ».