466 l’Agnelli (1492), il Pateri (1493). Quest’ultimo insisteva, anzi, sul concetto di « imprese di speculazione » con riparto degli utili sotto forma di assegni e di sussidi, ed aggiungeva che « il fatto di non essere l’uso dei piloti obbligatorio espone le corporazioni all’alea di maggiori o minori guadagni, cioè di oscillazione dei guadagni, alea che vale appunto a caratterizzare le imprese commerciali ». È esattissimo che le Corporazioni dei piloti esplichino una impresa, caratterizzata da una vera e propria organizzazione del lavoro attuantesi mediante il reclutamento del lavoratore (assunzione del personale: nella specie, costituzione del Corpo) e l’atto d’interposizione nello scambio del lavoro (alienazione del lavoro : nella specie, utilizzazione dei galleggianti e dell’industria conferita dai membri) (1494). Nessun dubbio che quest’impresa abbia carattere commerciale. La commercialità obiettiva degli atti di pilotaggio risulta dall’art. 3, n. 18 cod. comm. (1495), che considera atti di commercio tutti i contratti riguardanti il commercio di mare e la navigazione, come anche dalla giurisdizione contenziosa dei capitani di porto (giudici eminentemente commerciali) in materia di pilotaggio e da un’abbondante giurisprudenza estera (1496). Non ha peso il fatto che l’attività dei piloti sia attività sociale (1497) e non economica, poiché le operazioni navigatorie sono considerate assolutamente commerciali, indipendentemente dalla causa per cui sono compiute (1498). In altri termini, la legge considera le diverse attività inerenti alla navigazione come una serie di atti connessi con un’attività commerciale fondamentale, (1492) Agnelli, loc. cit. (1493) Pateri, loc. cit. (1494) Sul concetto d’impresa cfr. A. Rocco, Principi, cit., n. 46, pag. 192. (1495) 11 progetto (1925) del nuovo cod. di comra. dice all’art. 3, n. 7 delle dispos. prel. : « operazioni relative alla navigazione ». (1496) Cass. francese 9 febbraio 1921, Aulran, XXXIII, 312; App. Rouen, 18 d'e embre 1920, Dir. mar., 1923, p. 316 segg.; Cass. fr. 5 febbraio 1896, Autran, XI, p. 553. Vedi ancora retro, ai § § 45-48 leggi e sentenze citate. - Contro: Cass. Alessandria 22 maggio 1912, Autran XXIX, p. 288 e sent. cit. ai § § 45-48. (1497) Il Berlincieri F., riportando in Dir. Mar., 1923, p. 77 segg., il testo delle sue conclusioni sull’immunità delle navi di Stato, elenca le navi adibite al pilotaggio fra quelle destinate all’esercizio dell’attività sociale dello Stato.