241 Sezione VII. — Tribunali competenti. 160. - Legge 31 dicembre 1928, n. 3119. — Mentre in Francia (787) la materia marittima rientra nella giurisdizione dei tribunali di commercio, in Italia (788), aboliti questi fin dal 1888 (789), vige la giurisdizione speciale contenziosa dei capitani di porto, per determinate materie e dentro determinati limiti di valore. Al di là di questi limiti, tutto ritorna sotto il dominio dei giudici .ordinari. Le funzioni giurisdizionali dei capitani di porto, fino a pochi anni fa disciplinate dagli art. 14 e segg. del cod. per la mar. mere., sono oggi regolate dalla legge 31 dicembre 1928, n. 3119 (Gazz. Uff. gennaio 1929, n. 455), che abroga (art. 12) gli articoli 14, 15, 16 e 126 del detto codice, l’art. 1, § 2, dell’editto politico di navigazione mercantile del 25 aprile 1774 di Maria Teresa, i §§ 61 e 62 della legge 20 novembre 1852 B. L. I., ed il § 49, comma 6 (per quanto riguarda le controversie nascenti dal rapporto di servizio dell’equipaggio), e comma 7 della legge 1 agosto 1895 B. L. I, n. 111. La nuova legge differisce dai soppressi articoli del codice, specialmente in questo : • a) eleva la competenza per valore dei capitani di porto da 400, qual’era prima, a 5000 lire (art. 1) (790); (787) Seguono il sistema francese, il Belgio, il Portogallo, la Russia. (788) 11 sistema italiano è analogo a quello vigente in Germania, Messico, Olanda, Spagna, Brasile. - In Inghilterra e negli Stati Uniti esiste la giurisdizione speciale marittima delle Corti d’Ammiragliato. - Negli Stati Uniti le Corti di circuito giudicano delle cause d’Ammiragliato solo in appello alle sentenze delle Corti di distretto. (789) I giudizi marittimi seguirono in tutti i tempi norme speciali. (790) Questo articolo sostituisce l’abrogato art. 14 c. m. m. Così l’art. 13 c. m. m. eolon. : « Nelle controversie per salari o parti di utili, qualora siano presen-« tati reclami di diverse persone appartenenti al medesimo equipaggio oppure « pertinenti alla stessa causa, la competenza del capitano o dell’ufficiale di porto « è determinata dal valore di ogni singola domanda, anche se si giudichi colletti-« vamente in tutte». - E l’art. 14 dello stesso cod.: «Nel caso di controversie « relative a salari o parti di utili, domandati dalla stessa persona pel servizi» 16 - CHISÀFULLI