415 rezza della nave. Non può dirsi quindi che il pilota pratico sia un preposto volontario del capitano e dell’armatore da questo rappresentato, ma 1 assunzione del pilota, e l’abdicazione ad esso dei poteri del capitano è imposta per legge nei casi determinati dalle citate disposizioni ». Senonchè, pur essendo in pieno accordo con le premesse, il capoverso aggiunto all’art. 720 finì con l’essere escluso dal progetto definitivo, a causa specialmente delle vive censure mossegli dalla Camera di Commercio di Venezia, la quale, basandosi sui verbali della commissione compilatrice del progetto preliminare, sull art. 545 di questo e sul fatto che le manovre suggerite dal pilota sono di solito comandate dal capitano, dal quale il pilota, ignorando i difetti della nave, deve sempre prendere consiglio, osservò che, pur condividendo il parere della commissione circa l’impossibilità del capitano d’impedire al pilota obbligatorio di stabilire la rotta della nave e di comandare le manovre, tuttavia era d’avviso che il capitano conservasse intera la sua autorità, nè gli fosse permesso d’abbandonare il comando. Quantunque la soppressione del capoverso aggiunto all’articolo 720 fosse stata imposta dal rigore della logica, essa, nondimeno, non rimediò all’inconvenientc, dato, sopratutto, dal silenzio della legge ed accresciuto dalla contraddizione, or palese, or latente, fra norme di un medesimo codice e norme di codici differenti. Il legislatore del codice per la mar. mere., che dopo aver compilato l’art. 107 pose mano all’art. 201, era senza dubbio ben lontano dal supporre quale tempesta di discussioni essi avrebbero poco dopo sollevato. Tuttavia egli, fondatamente stimava di avere, e col 2° comma dell’art. 107 e con gli art. 66, 92 e 356, se non completato, certo chiarito il proprio concetto. Se avessimo il senno e la capacità per giudicare uomini a noi superiori per elevatezza d’ingegno e per profondità di dottrina, diremmo che i compilatori del codice di commercio vigente hanno avuto il torto di redigere un articolo 505 fatto apposta per lasciare la questione insoluta. È, bensì, loro attenuante la preoccupazione di seguire le orme del code de commerce, ma, d’altro canto, la loro colpa è aggravata dal fatto che cinque anni di esperienza (dal 1877, data del cod. mar. mere., al 1882, data