157 colo non si applicano allorché si tratta di obbligazioni sorgenti dal contratto d’arruolamento dei membri deirequipaggio o di altre persone ingaggiate in un qualsiasi servizio sulla nave (compresi, dunque, i piloti) (art. 24 n. 3); 6) circa, infine, i privilegi e le ipoteche navali, l’art. 27 della legge, riproducendo quasi testualmente l’art. 119 del progetto, basato sulla soluzione della Conferenza di Bruxelles del 1922 e non già su quella definitiva del 1926, pone j diritti di pilotaggio fra i crediti privilegiati del § 1, insieme con le spese di giustizia, quelle fatte nell’interesse comune dei creditori per la conservazione della nave o per l’aggiudicazione e la ripartizione del prezzo di vendita, i diritti di tonnellaggio, di faro, d’ancoraggio ed altre tasse del medesimo genere, le spese di rimorchio, di custodia dopo l’entrata della nave nell’ultimo porto, d’entrata, d’ispezione. Detti crediti privilegiati, come quelli compresi in ognuno degli altri tre paragrafi, precedono quelli ipotecari (art. 27, ult. comma), non sono danneggiati dal trasferimento della proprietà navale (art. 32), e sono pagati ciascuno proporzionalmente senza distinzione di precedenza (art. 30). Infine, salvo disposizioni legali diverse, i privilegi elencati nel surriferito § 27, si estinguono allorché la nave ha abbandonato il luogo ove i crediti sono nati (art. 33).